Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Giur. Toscana, sent. n. 241 – Danno cagionato dal dipendente al di fuori dei propri compiti istituzionali


La giurisdizione della Corte dei conti sussiste a fronte di danni cagionati da propri dipendenti (o da soggetti legati da rapporto di servizio) anche al di fuori del normale esercizio delle mansioni, purché il fatto causativo del danno, non rispondente a fini istituzionali o addirittura commesso abusando dei propri poteri o deviando dai propri doveri, trovi nell’espletamento del servizio l’occasionalità necessaria.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 241 depositata il 23 settembre 2016.

Nel caso di specie la procura contabile aveva richiesto la condanna del funzionario dell’Ufficio Tecnico di un ente a causa della illegittima ed illegale gestione di un immobile comunale, abusivamente occupato dal dipendente comunale nella sua qualità di legale rappresentante di un’associazione sportiva.

Oltre al danno subito dall’ente per il mancato rilascio dell’immobile ed il mancato pagamento dell’indennità di occupazione, era emersa la grave condotta del dipendente che aveva sub-affittato il bene pubblico, detenuto senza titolo, ad altre associazioni sportive, riscuotendone personalmente le relative somme.

I magistrati toscani hanno ritenuto sussistenti i presupposti fondanti la giurisdizione contabile, ovvero:

  • un legame di occasionalità necessaria con l’attività istituzionale: secondo il prevalente orientamento della magistratura contabile, sussiste responsabilità amministrativa ove il comportamento dell’agente, pur se estraneo ai compiti normalmente attribuiti, trovi negli stessi la condizione necessaria per il suo esplicarsi;
  • la condotta palesemente antigiuridica sotto il profilo erariale, consistente nel mancato versamento nelle casse dell’ente delle somme corrisposte da parte di privati, a titolo di affitto di un immobile comunale, ed indebitamente trattenute dal dipendente;
  • il nesso causale in quanto la condotta dolosa, volta alla volontaria sottrazione di un compenso corrisposto per il godimento di immobile ed in chiara violazione dei precetti derivanti dal rapporto di servizio, aveva determinato la mancata acquisizione di un canone per l’utilizzo del bene comunale – sia pure percepito in via di fatto – in quanto subaffittato (peraltro senza alcun titolo abilitativo)

Leggi la sentenza
giur-toscana-sent-n-241-2016

 


Richiedi informazioni