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Appalti: i presupposti legittimanti l’annullamento in autotutela


Nel procedere all’annullamento di un atto ritenuto illegittimo per un errore commesso dalla stessa amministrazione, questa è tenuta ad indicare espressamente le ragioni di pubblico interesse che giustificano il provvedimento di autotutela.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3910 del 20 settembre 2016, con la quale è stato ritenuto illegittimo, in quanto carente di istruttoria e di motivazione, il provvedimento con il quale un’amministrazione aveva annullato, a distanza di anni, gli esiti di una procedura di gara, disponendo l’inefficacia del contratto medio tempore stipulato con l’aggiudicataria.

Come noto, il potere di annullamento in autotutela viene esercitato al fine di garantire il ripristino della legalità, ma questa finalità non può integrare ex se, e tantomeno esaurire, l’ambito delle più ampie e articolate valutazioni che l’amministrazione è chiamata ad operare, essendo invece imprescindibile una compiuta comparazione tra l’interesse pubblico e quello privato oltre alla ragionevole durata del tempo intercorso tra l’atto illegittimo e la sua rimozione.

In altri termini, qualora l’amministrazione rilevi profili di illegittimità della lex specialis di gara, il provvedimento di ritiro non può limitarsi a richiamare la sola esigenza di ripristinare la legittimità violata ma richiede una valutazione comparativa sulla qualità e concretezza degli interessi in gioco.

Da evidenziare, tuttavia, che la particolare motivazione sull’interesse pubblico e sulla comparazione tra quest’ultimo e quello del privato, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, non è necessaria allorché l’annullamento dell’atto in autotutela risulti doveroso, ovvero diretto a eliminare “l’indebita o ingiustificata erogazione di somme, sussidi e benefici a carico delle finanze pubbliche” dovendo ritenersi in tal caso l’interesse pubblico in re ipsa, senza che possa assumere rilievo in senso contrario neppure il decorso del tempo (ex multis, Cons. Stato, sez. V, sent. n. 5415/2013; n. 5539/2014; n. 6310/2014).

A tal proposito si evidenzia che il Tar Piemonte, con la sentenza n. 1139 del 12 settembre 2016, ha ritenuto legittimo il provvedimento con il quale una stazione appaltante aveva revocato l’affidamento diretto di un appalto di servizi motivato dal fatto che la Procura della Corte dei conti ne aveva rilevato l’illegittimità (a causa dell’affidamento senza gara e dell’eccessiva onerosità del contratto).

 


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