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Lazio, del. n. 85 – Spese di missione a fronte di attività di rappresentanza


Una Provincia ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 420, lett. b) della legge 190/2014 (legge stabilità 2015) che vieta alle Province di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.

In particolare l’ente ha chiesto se tale divieto si estenda anche agli oneri per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori provinciali recatisi in trasferta autorizzata in luogo diverso dalla sede dell’ente, al fine di partecipare a “cerimonie istituzionali” organizzate dai comuni ricadenti nel territorio dell’area vasta.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 85/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 giugno, hanno chiarito che gli amministratori provinciali, e particolarmente il Presidente nella sua qualità di rappresentante dell’ente, possono beneficiare del ristoro delle spese di viaggio e di soggiorno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 77 e 84 del Tuel, a condizione che la partecipazione sia riconducibile nel novero delle attività istituzionali in senso stretto.

Di conseguenza, se le cerimonie cui si intende partecipare sono annoverate fra le spese di rappresentanza dell’ente che le organizza, la partecipazione alle medesime non dà titolo al rimborso delle spese.

Infatti, sono da ritenere finanziariamente legittime solo quelle spese di trasferta che presentino un tangibile collegamento con i fini dell’ente, in quanto giustificabili in ragione del perseguimento di un interesse pubblico apprezzabile e concreto che si traduca in un vantaggio effettivo alla collettività amministrata.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lazio del. n. 85 -16


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