Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di avviare, per causa di forza maggiore, una procedura di somma urgenza, pur trovandosi in esercizio provvisorio.
I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 35/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 maggio, hanno evidenziato che l’ente, in caso di esercizio provvisorio, per finanziare lavori pubblici di somma urgenza, può ricorrere o alla procedura di cui all’art. 163 (fondi capienti indipendentemente dalla presenza di un evento eccezionale o imprevedibile), o alla procedura di cui al comma 3 dell’art. 191 del Tuel (qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti).
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CC Sez. controllo Umbria del. n. 35 -16