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Veneto, del. n. 263 – Contabilizzazione Fondo produttività


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla modalità di imputazione a bilancio del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, alla luce dei nuovi principi dettati dall’armonizzazione contabile.

L’ente ha premesso di non aver provveduto, nel corso del 2015, né alla sottoscrizione dell’accordo decentrato né alla formale costituzione del Fondo.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 263/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 maggio, hanno ribadito che l’effetto della mancata costituzione del Fondo è quella di far confluire nel risultato di amministrazione, vincolato, la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, ovvero la parte stabile: con la conseguenza che tutte le risorse di natura variabile ivi incluse quelle da “riportare a nuovo” vanno a costituire vere e proprie economie di spesa.

Inoltre, la formale costituzione del Fondo da parte dell’amministrazione deve avvenire tempestivamente all’inizio dell’esercizio per stabilire contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva sulla base di verificati incrementi di efficienza.

Le ipotesi che possono verificarsi, secondo quando previsto dal punto 5.2 dell’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, sono le seguenti:

  1. si costituisce il fondo entro l’esercizio in essere ed il contratto è sottoscritto entro la fine di detto esercizio: in questa circostanza l’obbligazione sorge a seguito della sottoscrizione del contratto decentrato e le risorse impegnate confluiscono nel Fondo Pluriennale Vincolato “… imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili”
  2. si costituisce il Fondo entro l’esercizio in essere ma il contratto è sottoscritto solo nell’esercizio successivo: in tale circostanza, non sorgendo l’obbligazione ai sensi dell’articolo 163 del Tuel, le relative risorse confluiscono nel risultato di amministrazione vincolato in attesa della formale sottoscrizione nell’esercizio successivo del contratto decentrato (tale ipotesi, seppur abbastanza diffusa, va stigmatizzata attesa la necessità che l’accordo contrattuale intervenga prima della fine dell’esercizio di riferimento. Ciò in quanto la determinazione ex ante in merito alle modalità di esecuzione delle prestazioni accessorie o i presupposti per il conseguimento delle progressioni, potrebbe determinare responsabilità erariale a carico del soggetto che formalmente autorizza la liquidazione delle relative somme)
  3. nel corso dell’esercizio l’amministrazione non ha né costituito formalmente il “Fondo” né ha provveduto a sottoscrivere il contratto decentrato: in tale circostanza il principio contabile in questione prevede che “…In caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Veneto del. n. 263 -16


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