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Autonomie, del. n. 16 – Vincoli spesa personale in relazione all’armonizzazione contabile


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 16/2016, pubblicata sul sito il 5 maggio, hanno chiarito che alla luce della normativa introdotta dalla legge di stabilità 2016 e del nuovo sistema di armonizzazione contabile, permane, a carico degli enti locali l’obbligo di ridurre l’incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente, ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge 296/2006, secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013.

Le questioni di massima in merito all’interpretazione delle vigenti disposizioni vincolistiche in materia di spesa del personale, anche alla luce della diversa modalità di contabilizzazione intervenuta a decorrere dal 2015 con il d.lgs. n. 118/2011, erano state rimesse alla Sezione Autonomie dalla sezione regionale per la Lombardia (del. n. 78/2016, n. 82/2016, n. 97/2016, n. 101/2016) e dalla sezione regionale per il Veneto (del. n. 246/2016).

Come evidenziato dai magistrati contabili, la legge di stabilità ha disposto, a decorrere dall’anno 2016, la cessazione della disciplina previgente in materia di patto di stabilità interno, confermando le norme finalizzate al contenimento della spesa del personale da riferire, nel 2016, ai nuovi obiettivi di finanza pubblica applicabili a tutti gli enti assoggettati ai nuovi saldi (Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane e Province autonome di Trento e di Bolzano).

La circostanza che, in sede di legge di stabilità 2016, il legislatore abbia ritenuto di confermare “le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale” senza introdurre alcuna esplicita esclusione o eccezione non può che avvalorare la tesi della piena cogenza della normativa contenuta nel comma 557.

Per gli enti non assoggettati ai nuovi obiettivi di finanza pubblica, come le unioni di comuni, permane come limite di spesa di personale, il corrispondente ammontare dell’anno 2008, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP e tale disciplina si applica anche agli enti che, nell’anno 2015, non erano assoggettati al patto di stabilità interno come i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.

I magistrati contabili hanno inoltre chiarito che:

  • la riduzione della spesa di personale deve essere assicurata rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali;
  • con riferimento al parametro dell’art. 1, comma 557, lett. a), legge 296/2006, non è possibile, in mancanza di norme espresse, depurare il denominatore del rapporto spesa di personale/spesa corrente dalle spese di natura eccezionale o, comunque, non ricorrenti che siano dovute a scelte discrezionali degli enti;
  • il principio contabile di cui all’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 5.2, disciplina compiutamente la corretta imputazione degli impegni per la spesa del personale per effetto del passaggio al nuovo sistema di armonizzazione contabile.
  • l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata e conseguentemente non assume rilevanza nella determinazione del denominatore del rapporto spesa del personale/spesa corrente

Leggi la deliberazione
CC Sez. Autonomie del. n.16-16

 


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