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Piemonte, del. n. 42 – Contabilizzazione entrate derivanti dal Bacino imbrifero montano (BIM)


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di iscrivere le entrate trasferire all’ente dal Consorzio BIM (Bacino Imbrifero Montano) al quale aderisce, al Titolo II del bilancio armonizzato, destinandole al finanziamento di spese correnti per “favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni”.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 42/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 aprile, hanno evidenziato che l’unica previsione vincolistica contenuta nella normativa di disciplina dei BIM (legge n. 1377/56) in merito alla destinazione in conto capitale del sovracanone a carico dei concessionari è riconoscibile nell’ultima parte del comma 14 dell’articolo 1, secondo cui il fondo “è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato”.

L’utilizzo della congiunzione “nonché” nel contesto del comma in esame (al posto di una semplice e) depone per una voluta e rimarcata differenziazione, prevista dal Legislatore, delle due ipotesi contemplate.

La prima previsione della destinazione del fondo è specifica nella finalità a cui è deputata, ma generica nella modalità di raggiungimento delle finalità medesime, per cui si rende evidente come il Legislatore abbia rimesso all’autonoma determinazione degli enti beneficiari l’utilizzo del fondo stesso, con l’unico vincolo di destinazione al progresso economico e sociale delle popolazioni – testualmente previsto – che non puntualizza affatto se la spesa debba essere in parte corrente o in parte capitale.

La corrispondente entrata ha carattere continuativo, per tutta la durata della concessione della derivazione d’acqua per la produzione di forza motrice e, rispetto all’utilizzo del bene, non può essere paragonabile all’entrata derivante da alienazione di un bene patrimoniale, che determinerebbe il definitivo depauperamento del patrimonio dell’Ente e che sarebbe, pertanto, caratterizzata dai vincoli di destinazione delle relative entrate.

Con la seconda previsione, invece, il Legislatore ha inteso imprimere una specifica destinazione del fondo (vincolante per gli enti locali beneficiari rispetto ai mezzi da utilizzarsi nell’impiego delle somme messe a disposizione dal BIM) che ha riguardo non tanto all’ambito demografico preso in considerazione dalla norma, ossia alle popolazioni insistenti sul bacino, quanto al territorio da queste abitato, a cui si riferiscono le opere di sistemazione montana di cui al dettato normativo.

In quest’ultima ipotesi, pertanto, opera un’espressa preclusione all’utilizzo delle entrate in discorso per il finanziamento di spese correnti.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Piemonte del. n. 42-16

 


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