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Piemonte, del. n. 35 – Sospensione aliquote e divieto istituzione nuovi tributi nel 2016


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 26, della legge 208/2015 in materia di sospensione dell’efficacia delle deliberazioni comportanti aumenti di tributi ed addizionali per l’anno 2016.

In particolare l’ente ha chiesto se sia possibile istituire ex novo, a far data dal 2016, l’addizionale comunale all’IRPEF.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 35/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 aprile, hanno ribadito che nonostante la legge si riferisca all’incremento di tributi rispetto ai livelli delle aliquote 2015, senza menzionare in modo esplicito l’ipotesi di istituzione ex novo di un tributo o di un’addizionale previsti dalla disciplina legislativa statale ma non ancora applicati dall’ente locale, il blocco deve ritenersi applicabile a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015, sia che consistano nell’istituzione di nuove fonti impositive (in tal senso, Abruzzo, del. n. 35/2016 e 60/2016; Liguria, del. n. 10/2016).

Tale interpretazione, basata sull’obiettivo del legislatore di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, è stata altresì fornita dal Mef con la risoluzione n. 2/DF del 22 marzo 2016 secondo cui “Si deve … affermare che ogni disposizione contenuta nelle deliberazioni degli enti locali che determini nella sostanza un aumento della pressione tributaria deve ritenersi inefficace per l’anno 2016”.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Piemonte del. n. 35-16

 


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