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Veneto, del. n. 256 – Illegittima costituzione dei fondi: presupposti per la sanatoria


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 4, comma 3, del d.l. 16/2014, in particolare se, al fine della “sanatoria” sulle somme indebitamente erogate ai dipendenti nel quinquennio contestato 2008-2012, occorre valutare la sussistenza della condizione del rispetto del patto di stabilità per ogni singolo anno oppure se il mancato rispetto del patto di stabilità anche per uno solo degli anni in considerazione vada ad impedirne completamente l’applicazione.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 256/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 aprile, hanno chiarito che l’amministrazione che intenda avvalersi della “sanatoria” deve aver rispettato, nel periodo di accertata criticità della costituzione del fondo, i presupposti oggettivi richiamati dalla norma, ovvero pedissequo rispetto:

  • del Patto di stabilità;
  • dei vincoli sulla spesa corrente del personale (articolo 1, comma 557, legge 296 del 2006, ovvero comma 562 dello stesso articolo);
  • dei vincoli alle assunzioni di personale sia a tempo determinato che flessibile (in particolare: articolo 76, comma 7, del d.l. 78/2010, fino all’entrata in vigore del d.l. 95/2014 e articolo 9, comma 28 del medesimo decreto);
  • della limitazione al trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio (art. 9, commi 1, 2-bis e 21).

Diversamente si consentirebbe, alle amministrazioni non virtuose, l’opportunità di sanare la non corretta costituzione del fondo mediante la non applicazione delle nullità previste dall’articolo 40, comma 3 quinquies, quinto periodo, del d.lgs 165/2001.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Veneto del. n. 256-16


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