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Piemonte, del. n. 33 – Utilizzo dipendente di altra p.a.: questione di massima


Un sindaco ha chiesto se i rapporti di lavoro instaurati con i dipendenti di altre amministrazioni locali ai sensi dell’articolo 1, comma 557, della legge 311/2004 possano ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 33/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 aprile, hanno ricordato che l’articolo 1, comma 557 della legge 311/2004 dispone che i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza.

Secondo i magistrati piemontesi, tale fattispecie, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all’amministrazione di provenienza del dipendente.

Dunque, tali rapporti di impiego non integrano una forma flessibile di assunzione, poiché non instaurano un nuovo rapporto di lavoro ma prevedono unicamente l’utilizzo delle prestazioni rese da un soggetto che è già dipendente di un’Amministrazione pubblica.

Di diverso avviso la Sezione regionale di controllo Puglia nella deliberazione n. 99/2012 secondo cui le spese sostenute per le predette convenzioni devono essere incluse nel calcolo della spesa di cui all’articolo 9, comma 28 del d.l. 78/2010.

Considerata l’esigenza di un’interpretazione uniforme, la questione è stata rimessa alla Sezione delle Autonomie.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Piemonte del. n. 33-16


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