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Giur. Calabria, sent. n. 66 – Omesso controllo nei pagamenti di importo superiore a 10.000 euro


Il responsabile del servizio proponente la liquidazione e il responsabile del servizio finanziario che procedono al pagamento di somme superiori a diecimila euro nei confronti di un soggetto destinatario di una o più cartelle esattoriali, rispondono dell’importo incautamente pagato.

Questo il principio espresso dalla Corte dei conti, sez. giur. Calabria, con la sentenza n. 66 depositata il 1° aprile 2016.

L’articolo 48 bis del d.p.r. 602/1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, del d.l. 262/2006, prevede, al primo comma, che le pubbliche amministrazioni, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di somme superiori a diecimila euro, verificano se il beneficiario del pagamento stesso risulti inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento  e, in caso positivo, non procedono al pagamento al fine di agevolare il competente agente dalla riscossione nel concreto esercizio dell’attività di riscossione dei crediti iscritti a ruolo.

Tale norma, che costituisce un importante strumento di recupero dei crediti vantati dallo Stato nei confronti dei soggetti privati inadempienti, individua esattamente:

a)      i soggetti obbligati (le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente capitale pubblico);

b)      il presupposto per l’applicazione della norma (l’inadempienza all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una cartella di pagamento per un importo pari ad almeno Euro 10.000);

c)      la sanzione (blocco del pagamento).

Le modalità di attuazione della norma sono state fornite dal MEF con il d.m. n. 40 del 18 gennaio 2008.

Nello specifico le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare il pagamento di somme di importo superiore a 10mila euro, hanno l’obbligo di accertare, con interrogazione telematica rivolta a Equitalia Spa (Servizio Verifica Inadempimenti), la sussistenza di cause di morosità nei confronti del beneficiario.

La violazione di tale obbligo, specificatamente previsto dalla legge, determina un vulnus gravissimo alle aspettative di recupero dei crediti tributari ed è, quindi, foriera di un danno erariale consistente proprio nella sottrazione della somma di denaro alla procedura di recupero.

Leggi la sentenza
CC Sez. Giurisd. Calabria sent. n. 66 -2016


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