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Lombardia, del. n. 85 – Somme derivanti dalla alienazione del patrimonio immobiliare


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione del comma 5 dell’articolo 7 del d.l. 78/2010, in particolare sulla possibilità di destinare il 10% delle somme incassate nell’anno 2015 dalla alienazione del patrimonio immobiliare al finanziamento di un intervento di ristrutturazione.

L’ente ha evidenziato che la destinazione di tali somme alla riduzione dell’indebitamento comporterebbe delle spese aggiuntive dovute all’indennizzo per anticipata estinzione, che risulterebbero particolarmente elevate.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 85/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 aprile, hanno chiarito che il comma 5 dell’articolo 7 del d.l. 78/2010 impone la destinazione prioritaria del 10% delle somme incassate “all’estinzione anticipata dei mutui”.

In conclusione, dunque, incombe sull’ente l’obbligo di destinare la suddetta percentuale alla riduzione del proprio indebitamento, non residuando in capo allo stesso alcun margine di discrezionalità, essendo dal legislatore tale fine ritenuto come prevalente.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 85-16


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