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Puglia, del. n. 63 – Revoca piano di riequilibrio pluriennale: termini


Un sindaco ha chiesto se la perentorietà del termine di novanta giorni stabilito dall’articolo 243-bis del Tuel per l’approvazione del piano di riequilibrio debba considerarsi vincolante anche nell’ipotesi in cui l’ente decida di revocare la delibera di ricorso al piano di riequilibrio pluriennale, avendone valutato successivamente il venir meno dei presupposti.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 63/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 marzo, hanno chiarito che l’ente che ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio può adottare, nell’esercizio del proprio potere di autotutela, un provvedimento di revoca fino alla scadenza del termine perentorio fissato dall’articolo243-bis, comma 5, del Tuel, per la presentazione del piano.

Tale atto dovrà essere reso pubblico affinché produca la cessazione dell’effetto sospensivo delle procedure esecutive (art. 243-bis comma 4) e comunicato alla Sezione regionale di controllo al fine di scongiurare la procedura di dissesto.

La mancata adozione del piano di riequilibrio (o della revoca) entro il termine perentorio, comporta l’obbligo per l’ente di dichiarare il dissesto.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Puglia del. n. 63-16

 


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