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Giur. Lazio, sent. n. 81 – Trasparenza: dirigente responsabile per omissioni obblighi pubblicazione


L’indebita percezione della retribuzione di risultato, nonostante l’omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente delle informazioni riguardanti gli incarichi conferiti a personale interno ed esterno, è illegittima e determina danno erariale.

Questo il principio sancito dalla Corte dei Conti, sez. giur. Lazio, con la sentenza 81/2015, con la quale è stato sanzionato il comportamento omissivo degli amministratori e dei dirigenti di un ente locale in relazione agli obblighi dettati in materia di trasparenza.

Nel caso di specie, l’ente locale non aveva costituito, così come imposto dall’articolo 11 del d.lgs. 150/2009 (norma vigente all’epoca dei fatti), sul proprio sito istituzionale l’apposito link dedicato alla pubblicazione degli incarichi conferiti a personale interno ed esterno da parte del personale dirigente dell’ente locale.

I singoli dirigenti conferenti gli incarichi, pertanto, non avevano adempiuto agli obblighi di pubblicazione.

Ciò nonostante avevano percepito l’indennità di risultato, in quanto tale obbligo di pubblicità era stato previsto tra gli obiettivi annuali assegnati.

Per tale omissione è stato condannato il Sindaco per non aver provveduto ad istituire l’apposita sezione denominata “Trasparenza valutazione e merito”, né a nominare un responsabile del procedimento di pubblicazione degli incarichi, assumendone, quindi, automaticamente la funzione e le conseguenti responsabilità.

Contestualmente sono stati chiamati a rispondere della violazione e del conseguente danno erariale i singoli dirigenti conferenti gli incarichi e i componenti del Nucleo di valutazione che, in presenza del mancato raggiungimento di uno degli obiettivi assegnati ai dirigenti, consistente proprio all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, non avevano evidenziato simile infrazione al fine di impedire la corresponsione della retribuzione di risultato.

Come evidenziato dai magistrati contabili il dirigente, tenuto conto del ruolo e della funzione ricoperta, “non avrebbero dovuto esitare a chiedere l’applicazione immediata dell’obbligo di pubblicità e, in caso negativo, avrebbero dovuto segnalare l’inadempienza dell’obiettivo strategico loro assegnato al fine di impedire l’erogazione dell’indennità di risultato”.

Leggi la sentenza
Giur. Lazio sent. 81_2015


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