Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Toscana, deliberazione n. 259 – Compensi avvocato comunale


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010, in particolare se le risorse che affluiscono ai fondi unici per la contrattazione decentrata destinati a finanziare i compensi in favore dell’avvocato comunale derivanti sia da condanna alle spese della controparte, sia da sentenze con compensazione delle spese, siano assoggettate ai vincoli dettati dalla norma.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 259/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 dicembre, hanno ribadito che le risorse correlate allo svolgimento delle prestazioni professionali dell’avvocatura interna, in quanto dirette a remunerare prestazioni specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso l’amministrazione, la cui provvista all’esterno potrebbe comportare possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti, sono escluse dai vincoli di cui all’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010.

I compensi professionali dell’avvocato comunale, infatti, non hanno natura di incentivo e, dunque, non costituiscono una voce del trattamento accessorio della retribuzione, bensì rappresentano essi stessi retribuzione per l’attività professionale espletata in favore dell’ente pubblico.

Tale conclusione, secondo i magistrati contabili, risulta confermata dall’articolo 9 del d.l. 90/2014, recante la riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici.

 


Richiedi informazioni