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Piemonte, deliberazione n. 43 – Contributi amministratori enti locali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 86, comma 2, del Tuel, in particolare se l’ente debba continuare a provvedere al pagamento dei contributi ai propri amministratori che siano lavoratori autonomi solo a condizione di espressa e concreta rinuncia degli stessi all’espletamento dell’attività lavorativa autonoma svolta.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 43/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 marzo, hanno ricordato che la disposizione prevede per l’ente locale l’obbligo di versare gli oneri previdenziali e assistenziali per gli amministratori locali che non siano dipendenti pubblici, “allo stesso titolo previsto dal comma 1”, cioè nell’ipotesi in cui l’amministratore locale scelga di non svolgere attività lavorativa.

Pertanto, l’ente locale ha l’onere di provvedere al pagamento dei contributi ai propri amministratori che siano lavoratori autonomi, solo in caso di mancato svolgimento dell’attività lavorativa durante l’espletamento del mandato.

I magistrati contabili hanno, inoltre, evidenziato che il versamento dei contributi forfetari è dovuto esclusivamente in favore degli amministratori che erano iscritti o che continuano ad essere iscritti alla gestione di appartenenza durante lo svolgimento del mandato, qualora persistano i presupposti di legge.

Ne consegue che la disposizione trova applicazione nella limitata ipotesi in cui l’amministratore sia già iscritto ad una forma pensionistica prima dell’inizio del mandato elettorale.

Se all’inizio del mandato l’amministratore non fosse già iscritto ad alcuna Cassa previdenziale, non troverà applicazione l’obbligo per il Comune di procedere ai versamenti forfetari in misura minima, in quanto, “dall’iscrizione “postuma” alla Cassa previdenziale, è possibile desumere, con ragionevole certezza, che l’amministratore intenderà svolgere la propria attività professionale nel corso del mandato”.

 


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