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Gare: la revoca dell’aggiudicazione definitiva va motivata e notificata all’interessato


Una volta conclusa la gara ed individuato il vincitore con l’aggiudicazione definitiva, nel caso in cui la p.a. decida di revocare, in sede di autotutela, il provvedimento di aggiudicazione definitiva, l’avvio del relativo provvedimento deve essere necessariamente notificato all’aggiudicatario.

Questo il principio ribadito dal Tar Veneto, sez. I, con la sentenza n. 1242 dell’8 novembre 2013, con la quale ha accolto il ricorso presentato da un’associazione che aveva lamentato l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione definitiva della gestione dei campi da calcio di proprietà dell’amministrazione.

I giudici amministrativi hanno ricordato che in materia di evidenza pubblica, fino a quando non sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva, la revoca, ovvero l’annullamento del bando di gara e degli atti successivi, rientra nell’ampia potestà discrezionale della p.a., comunque accertata la presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara.

Ciò in considerazione del fatto che l’aggiudicazione provvisoria determina nell’aggiudicatario soltanto un’aspettativa di mero fatto e non già un affidamento qualificato.

Ne consegue che, nel caso in cui la p.a. decida di revocare, in sede di autotutela, il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, l’avvio del relativo provvedimento non dovrà essere neppure notificato al soggetto provvisoriamente aggiudicatario.

Al contrario, nel caso in cui sia intervenuta un’aggiudicazione definitiva, seppure ancora non efficace, deve necessariamente trovare applicazione l’articolo 7 della legge 241/1990 di tema di comunicazione di avvio del procedimento.

Il provvedimento di secondo grado, inoltre, deve puntualmente esternare le ragioni di illegittimità presenti in costanza dell’interesse pubblico, nonché considerare il contestuale interesse dei destinatari.

Pertanto, tenuto conto dell’omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca ed il difetto assoluto di motivazione del provvedimento, i giudici amministrativi hanno accolto ricorso, annullando il provvedimento di revoca.

 


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