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Marche, deliberazione n. 169 – Obbligo ricorso al mercato elettronico


Un sindaco ha chiesto un parere in ordine alla corretta interpretazione della novella normativa recata dal d.l. 52/2012 – convertito in legge 94/2012 – in tema di acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.

I magistrati contabili della Marche, con la deliberazione n. 169/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 dicembre, hanno chiarito che per gli acquisiti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, gli enti locali hanno l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328, d.p.r. 207/2010.

Secondo la Corte, l’unica ipotesi in cui possono ritenersi consentite procedure autonome è quella in cui il bene e/o servizio non sia disponibile sul Mepa, ovvero, pur disponibile, si appalesi – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità dell’amministrazione procedente.

A giudizio dei magistrati contabili “tale specifica evenienza dovrà essere, peraltro, prudentemente valutata e dovrà trovare compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrattare i cui contenuti, per l’effetto, si arricchiscono”.

 


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