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I Comuni possono utilizzare i voucher per assumere ex dipendenti in pensione


Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello n. 44 dell’11 novembre 2011
di Federica Caponi e Alessio Tavanti

I Comuni possono assumere ex dipendenti, collocati a riposo con pensione di anzianità da meno di cinque anni, per svolgere prestazioni di natura accessoria ex art. 70 Dlgs. n. 276/03, in deroga al limite previsto dall’art. 25 della Legge n. 724/94.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito tale chiarimento con l’interpello in commento, a seguito dell’istanza presentata dall’Anci in merito alla possibilità di svolgimento da parte di ex dipendenti in pensione attività di natura occasionale nei confronti degli Enti locali.

La disciplina del lavoro accessorio è contenuta nell’art. 70 e ss. del Dlgs. n. 276/03, modificato dalla Legge n. 191/09, che ha consentito lo svolgimento di prestazioni occasionali accessorie anche nei confronti degli Enti locali.

L’Inps, con la Circolare n. 17/10, ha precisato che il lavoro accessorio può essere attivato dai Comuni, dalle Province, dalle città metropolitane, dalle Comunità montane e isolane, dalle Unioni di comuni, nonché dai consorzi cui partecipano Enti locali, ex art. 2 del Tuel.

L’attuale formulazione dell’art. 70, lett. b), stabilisce che l’Ente può utilizzare prestazioni di natura accessoria per peculiari tipologie di attività, quali il giardinaggio, la pulizia, la manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti.

Il Ministero ha precisato che al di là dell’ambito oggetto di applicazione del lavoro accessorio, ai sensi del citato art. 70, lett. h-bis, i pensionati possono svolgere tali attività occasionali “in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali”.

E’ necessario ricordare che ai sensi dell’art. 70, comma 2-ter del citato Decreto “il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte (…) degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale”.

La possibilità di attivare forme di lavoro accessorio con ex dipendenti collocati a riposo deve essere coordinata con la disciplina contenuta nell’art. 25, comma 1, della Legge n. 724/94 che stabilisce che non possono essere affidati incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell’Amministrazione di provenienza o di altre P.A. al dipendente “che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia, ma che abbia tuttavia il requisito per l’ottenimento della pensione anticipata di anzianità da parte dell’amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione”.

Il Ministero ha precisato che tale previsione non trova applicazione con riferimento al lavoro accessorio che si connota per l’occasionalità della prestazione, che pertanto non può superare dei limiti di compenso ben definiti dal Legislatore.

Tali limiti, infatti, consentono di scongiurare quei possibili fenomeni elusivi che lo stesso Legislatore ha voluto contrastare introducendo particolari vincoli in ordine alla possibilità, da parte delle P.A. di avvalersi di soggetti cessati dal servizio anticipatamente.

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