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La copia del permesso di accesso alla Ztl configura il reato di falso


Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza n. 38349/11
di Calogero Di Liberto

La riproduzione di di un permesso di accesso alla zona a traffico limitato rilasciato dall’Amministrazione, integra il reato di falso quando configura un’ ipotesi di contraffazione, cioè quando la fotocopia sia riprodotta con modalità di imitazione tali da rendere il documento confondibile con l’originale.

Questo quanto ha sancito la Corte di Cassazione con la sentenza in commento con la quale ha rigettato il ricorso presentato da un cittadino, confermando il reato di falso.

Nel caso di specie, un privato aveva esposto sulla propria autovettura una copia del permesso di accesso alla Ztl rilasciato dall’Amministrazione a suo nome, riprodotto in maniera fedele all’originale, presentandone le stesse dimensioni, gli stessi colori e la stessa tipica plastificazione del documento originale.

Il cittadino, già condannato in appello per il reato di falsità del contrassegno per l’accesso alla Ztl, ha presentato ricorso in Cassazione per chiedere l’annullamento della sentenza, giustificando l’esposizione di tale riproduzione con il timore che gli venisse sottratto l’ originale che custodiva a casa.

Il ricorrente ha precisato che, poiché la copia da lui riprodotta era priva di autenticazione, la sua esibizione non integra il reato di falso.

La Corte ha ribadito la rilevanza penale delle condotte di falsificazione di copie, “che tengono luogo degli originali, qualora il relativo documento abbia l’apparenza dell’originale e sia utilizzato come tale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica”.

La Cassazione ha ricordato che la giurisprudenza ha più volte affermato che la fotocopia del permesso integra il reato di falsità materiale e, in particolare, l’assenza del timbro e, quindi, la mancanza di un’attestazione di autenticità non comportano l’irrilevanza penale del falso quando il documento esibito “abbia l’apparenza e sia utilizzato come originale”.

La Corte ha ricordato che la giurisprudenza ha affermato il principio secondo cui la riproduzione in fotocopia di un’autorizzazione amministrativa integra il reato di falso quando configura un’ipotesi di contraffazione, cioè quando la fotocopia sia riprodotta con modalità di imitazione tali da rendere il documento confondibile con l’originale.

Al contrario, quando la fotocopia sia predisposta senza alcun accorgimento di contraffazione e non sia destinata a fungere da mera documentazione dell’esistenza di un originale, non c’è integrazione del reato di falso.

Questa tesi, a parere della Corte, “non può dirsi inficiata dalla sentenza n. 280/10 della Corte costituzionale”, laddove questa ha esteso a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, la facoltà di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell’originale, una fotocopia della carta di circolazione senza incorrere nelle previste sanzioni.

La Cassazione ha ribadito il principio affermato dalla giurisprudenza secondo cui la riproduzione in fotocopia di un’autorizzazione amministrativa integra il reato di falso quando come contraffazione, cioè quando la fotocopia sia riprodotta con modalità di imitazione tali da rendere il documento confondibile con l’originale.

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