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Concessione e appalto di servizi pubblici locali: le differenze tra le due modalità di gestione


Tar Lombardia, Sez. I, sentenza n. 1622/11
di Chiara Zaccagnini

Mentre negli appalti pubblici di servizi l’appaltatore svolge la sua attività in favore di una P.A., la quale utilizza le relative prestazioni ai fini dell’eventuale erogazione del servizio pubblico a vantaggio della collettività, nella concessione di pubblico servizio il concessionario sostituisce la P.A. nell’erogazione del servizio, ossia nello svolgimento dell’attività diretta al soddisfacimento dell’interesse collettivo.

Questo è quanto ha affermato il Tar nella sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società avverso l’affidamento del servizio di cura e manutenzione del cimitero comunale e alla concessione di opere in esclusiva.

Nel caso di specie, l’Amministrazione aveva indetto asta pubblica per l’affidamento del servizio di cura e manutenzione del cimitero comunale e concessione delle opere in esclusiva. L’oggetto dell’appalto era suddiviso in due categorie di servizi, una relativa alle prestazioni in esclusiva, retribuite dai privati, l’altra riguardante la manutenzione e cura del cimitero, il cui corrispettivo doveva essere versato direttamente dall’Amministrazione.

La ricorrente ha impugnato davanti al Tar il provvedimento con cui l’Amministrazione aveva affidato in via diretta ad una cooperativa sociale (ex art. 5 Legge n. 381/91) entrambi i servizi, lamentando il mancato svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, non ritenendo sussistenti i presupposti dettati dal citato art. 5 che avrebbero giustificato tale modalità di affidamento.

I Giudici amministrativi hanno chiarito che negli appalti pubblici di servizi l’appaltatore svolge la sua attività in favore di una P.A., la quale utilizza le relative prestazioni ai fini dell’eventuale erogazione del servizio pubblico a vantaggio della collettività, mentre nella concessione di pubblico servizio il concessionario sostituisce la P.A. nell’erogazione del servizio, ossia nello svolgimento dell’attività diretta al soddisfacimento dell’interesse collettivo.

L’appalto di servizi concerne dunque prestazioni rese in favore dell’Amministrazione, mentre la concessione di servizi riguarda sempre un articolato rapporto trilaterale, che interessa l’Amministrazione, il concessionario e gli utenti del servizio.

Ciò comporta, di regola, ulteriori conseguenze sull’individuazione dei soggetti tenuti a pagare il corrispettivo dell’attività svolta; normalmente, nella concessione di pubblici servizi il costo del servizio grava sugli utenti, mentre nell’appalto di servizi spetta all’Amministrazione l’onere di compensare l’attività svolta dal privato (Tar Sicilia, Catania, Sez. III, sentenza n. 369/09).

Le prestazioni “in esclusiva” contenute nel contratto de quo sono qualificabili come servizio pubblico, in quanto svolte a favore dei privati e dagli stessi retribuite.

Il Collegio ha affermato, infine, che l’affidamento diretto a cooperative sociali non può avere ad oggetto servizi pubblici locali erogati a favore dell’utenza, ma solo servizi diretti a soddisfare direttamente le esigenze della P.A. (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2829/10).

Inoltre, i Giudici amministrativi hanno sottolineato che la fattispecie in oggetto è una concessione di servizi e pertanto soggetta alla disciplina dettata dall’art. 30 del Dlgs. n. 163/06.

Il Tar ha così accolto il ricorso dichiarando il contratto inefficace ribadendo che negli appalti pubblici di servizi l’appaltatore svolge la sua attività in favore di una P.A., mentre nella concessione di pubblico servizio il concessionario sostituisce la P.A. nell’erogazione del servizio, ossia nello svolgimento dell’attività diretta al soddisfacimento dell’interesse collettivo.

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