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Diritto di accesso: il dipendente denunciato non può conoscere le generalità dei testimoni


Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza  n. 895/11
di Dionisia Foscarini

Il dipendente trasferito d’ufficio per incompatibilità ambientale non può conoscere le generalità dei colleghi che hanno rilasciato dichiarazioni, in base alle quali è stato avviato il procedimento disciplinare.

Questo l’importante principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza in commento, con la quale ha respinto il ricorso proposto da un’insegnante avverso il diniego dell’istanza di accesso agli atti del procedimento disciplinare, disposto da parte dell’Istituto scolastico ove lavorava l’interessata.

Nel caso di specie, a seguito di comunicazioni effettuate da parte di alcuni colleghi relativamente a fatti e giudizi sui comportamenti tenuti nell’esercizio dell’attività professionale, un Istituto scolastico aveva avviato un procedimento disciplinare concluso con la sanzione del trasferimento nei confronti di una insegnante.

A seguito di tale sanzione, la docente aveva presentato istanza di accesso agli atti istruttori relativi al trasferimento.

L’istituto scolastico aveva accolto la richiesta d’accesso, ma aveva omesso le generalità dei colleghi per tutela della loro riservatezza.

A seguito del parziale diniego, l’interessata aveva proposto ricorso davanti al Tar, per ottenere copia integrale dei documenti, sostenendo che dette informazioni erano funzionali all’esercizio del suo diritto di difesa, prevalente rispetto agli interessi dei soggetti coinvolti.

Il Tar aveva respinto il ricorso, sostenendo che i documenti amministrativi di cui la ricorrente era già in possesso erano sufficienti a garantire il suo diritto alla difesa.

Contro tale sentenza, l’interessata ha proposto appello avanti il Consiglio di Stato, ribadendo che l’identità dei colleghi sarebbe stata necessaria alla sua difesa.

Il Consiglio di Stato ha precisato che nel caso di specie erano inesistenti le esigenze difensive, che avrebbero dovuto supportare il diritto d’accesso ai nomi dei colleghi, in quanto l’interessata era già in possesso della documentazione posta a base del procedimento di trasferimento d’ufficio, esaustiva per le esigenze di difesa.

Il Consiglio di Stato ha chiarito come la copertura delle generalità dei dichiaranti ha lo scopo di tutelare chi segnala un illecito da ritorsioni e di garantire agli Enti Pubblici l’acquisizione di informazioni testimoniali, necessarie per il buon andamento amministrativo.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha stabilito che non si può conoscere il nome del collega che ha fatto dichiarazioni contro il dipendente pubblico se non per conclamate esigenze difensive.

Pertanto, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il diniego parziale di accesso disposto dall’Amministrazione scolastica e ha respinto l’appello.

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