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Co.co.co: se il prestatore deve osservare un orario determinato ed ha scarsa autonomia è lavoro subordinato


Corte di Appello di Firenze, Sez. Lavoro, Sentenza n. 913/10
di Giulia Rizza

Quando il collaboratore è vincolato all’orario e non ha autonomia lavorativa il rapporto di lavoro, indipendentemente dall’indicazione nominativa che le parti ne avevano dato, deve essere convertito in contratto di lavoro subordinato.

Questo è quanto ha stabilito la Corte di Appello di Firenze nella sentenza in commento, con la quale ha stato respinto il ricorso presentato da un’Azienda avverso il ruolo esattoriale formato dall’Inps per omessa contribuzione a favore di una lavoratrice.

In particolare, l’istituto previdenziale aveva richiesto il pagamento di alcuni contributi relativi a un rapporto di collaborazione domestica ritenuto subordinato dall’Inps, benché i contributi lo dessero denominato autonomo.

La Corte ha evidenziato che la lavoratrice era totalmente sprovvista di una propria organizzazione di mezzi e che la prestazione aveva carattere elementare e ripetitivo, caratteristiche che necessariamente qualificano il rapporto di lavoro come subordinato ex art. 2094 c.c.

L’obbligazione assunta infatti consisteva nel “tenere in ordine e pulito, operando nelle ore di chiusura, un ufficio costituito da sette stanze”, mansione da svolgere con scarsi margini di autonomia, integrando obiettivamente la soggezione del prestatore ex art. 2094 c.c.

La prestazione del soggetto addetto alle pulizie non può infatti connotarsi di autonomia semplicemente per una certa elasticità nell’orario di lavoro, ovvero perché le mansioni sono svolte nelle ore di assenza del datore di lavoro.

Al contrario, laddove sia ravvisabile una minima organizzazione imprenditoriale in capo al prestatore, data ad esempio dalla possibilità di assumere collaboratori o sostituti, il rapporto potrebbe assumere le caratteristiche dell’autonomia.

Se è pur vero che non esiste una materia ontologicamente devoluta alla subordinazione o all’autonomia, cosicché molte attività possono essere svolte in un regime o un altro a seconda di come concretamente si configuri la prestazione, le parti non sono libere di nominare il contenuto del loro contratto.

Le parti hanno libertà di scegliere se svolgere la prestazione lavorativa secondo le modalità proprie della subordinazione o del lavoro autonomo, regolando coerentemente gli strumenti propri del tipo giuridico prescelto.

I giudici hanno chiarito che solo le caratteristiche sostanziali che connotano il rapporto di lavoro (orario, presenza o meno di una autonomia organizzativa ed imprenditoriale, etc) e determinano la natura giuridica della prestazione, indipendentemente dalla qualificazione formale adottata dalle parti.

La Corte di Appello ha così respinto il ricorso presentato dall’Azienda, condannandola al pagamento delle somme dovute all’Inps per omessa contribuzione a favore della lavoratrice.

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