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Lombardia, deliberazione n. 172 – Beni pubblici a favore di associazioni no profit


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di prevedere tariffe agevolate o la gratuità per l’utilizzo di locali comunali alle associazioni o gruppi no profit ad alta valenza sociale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 172/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 maggio, pur dichiarando inammissibile il quesito posto, hanno evidenziato come la deroga al principio generale di redditività del bene pubblico può essere giustificata “solo dall’assenza di scopo di lucro dell’attività concretamente svolta dal soggetto destinatario di tali beni” (Corte dei Conti, sez. contr. Veneto, del. 716/2012).

La sussistenza o meno dello scopo di lucro, inteso come attitudine a conseguire un potenziale profitto d’impresa, va accertata in concreto, verificando non solo lo scopo o le finalità perseguite dall’operatore, ma anche e soprattutto le modalità concrete con le quali viene svolta l’attività che coinvolge l’utilizzo del bene pubblico messo a disposizione.

L’ente, oltre all’accertamento in concreto dell’assenza di uno scopo di lucro dell’associazione di interesse collettivo, dovrà rispettare i principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità, che governano l’azione amministrativa nonché le norme regolamentari dell’ente.

 


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