Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Toscana, del. 231/2022 – Fascia demografica, incidenza su vincoli assunzionali e di spesa


Il Sindaco di un Comune ha chiesto un parere in materia di capacità assunzionali, specificando che essendo alla soglia dei 1.000 abitanti, le precisazioni riguardavano:

  • se, nel determinare per l’anno in corso la propria capacità assunzionale ai sensi dell’art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019, al fine di definire la fascia demografica di appartenenza dell’ente, debba fare riferimento a quella in cui era l’ente al momento della programmazione dell’assunzione oppure a quella del penultimo anno precedente a quello di riferimento, ai sensi dell’art. 156 del TUEL;
  • nell’ipotesi di divergenza tra i dati della popolazione rilevati dall’ISTAT e quelli certificati dall’Ufficio demografico del Comune, a quale dato debba far riferimento;
  • qualora nel corso del tempo l’ente dovesse superare la soglia dei 1.000 abitanti, se debba applicarsi la disciplina di cui all’art. 1, 557 quater legge 296/2006 oppure no;

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 231/2022, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 novembre 2022, hanno ricordato che il quadro normativo di riferimento in materia di capacità assunzionale è necessario individuare la classe demografica dell’ente.

La Corte dei Conti Toscana ha ricordato che il citato d.m. 17 marzo 2020 espressamente richiama l’“ultimo rendiconto della gestione approvato” per individuare la disciplina applicabile ai comuni “collocati” tra due valori soglia.

Il dato rilevante per la dimensione demografica non potrà che essere, a parere dei magistrati contabili toscani, quello ufficiale certificato dall’Istat, che fornisce il parametro della popolazione residente costituito con carattere di oggettività (in quanto basato su criteri di rilevazione generali, valevoli per ogni amministrazione).

Infine, la Corte dei Conti, nella deliberazioni in commento, ha precisato che il limite di spesa del personale da rispettare per l’ente sia quello ex art. 1, comma 562, legge 296/2006 in quanto un rinvio “mobile” ad una soglia di popolazione (1.000 abitanti) stabilita da regole non più vigenti (quelle del patto di stabilità) appare un’opzione non sorretta da alcuna argomentazione logico-sistematica.

 

Acquista la FAD: Le assunzioni dopo il d.l. 36/2022 e la legge di conversione e il CCNL. FL 2019/2021 – Relatore Dott. Arturo Bianco

PROMO WEBINAR: ETICA PUBBLICA E COMPORTAMENTO ETICO DOPO IL D.L. 36/2022 Relatore Dott. Riccardo Patumi Consigliere della Corte dei Conti 

 

Leggi la deliberazione

CC 231-2022 Toscana

 

Self, agenzia che da oltre 10 anni, lavora al fianco delle p.a. e degli enti partecipati, offre servizi di formazione, assistenza e supporto in materia. Chiedi un preventivo gratuito scrivendo a info@self-entilocali.it e/o telefonando allo 0571/418873.


Richiedi informazioni