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Sicilia, del. 111/2022 – Capacità assunzionali e stabilizzazioni LSU


Il Sindaco di un comune ha chiesto un parere in merito all’incidenza delle spese di personale eterofinanziate (nella fattispecie relative a ex LSU-LPU) nella determinazione della spesa ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali e nella verifica dei vincoli di spesa ex art. 1, comma 557, legge 296/2006. In particolare, il Sindaco ha chiesto se:

  • è possibile escludere la quota di spesa eterofinanziata da quella complessiva assunta a base di calcolo, in rapporto alle entrate correnti, della capacità assunzionale a tempo indeterminato (ex art. 33 del d.l. 34/2019), trattandosi di specifico finanziamento proveniente da altro ente pubblico, finalizzato alla stabilizzazione del personale ed esistendo una correlazione temporale tra i finanziamenti e la corrispondente spesa per assunzioni;
  • gli “emolumenti a carico dell’amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili” da considerare ai fini della corretta determinazione della spesa di personale possano essere esclusivamente solo quelli a carico del bilancio comunale, al netto del contributo erogato dalla Regione, sia in entrata che in uscita, ex 1, comma 557, legge 296/2006.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 111/2022, in riferimento al primo quesito, hanno ricordato che il d.l. 104/2020 ha introdotto l’art. 57, c. 3-septies, secondo cui “A decorrere dall’anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai cc. 1, 1-bis e 2 dell’art. 33 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, (…), per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”.

La Corte dei conti ha chiarito che tale disposizione “eleva al rango di disciplina normativa” il principio della neutralità delle spese sostenute tramite etero-finanziamenti, ponendo, tuttavia, espressamente il limite temporale delle assunzioni effettuate in data successiva all’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. stesso, ossia dopo il 14 ottobre 2020.

I magistrati contabili siciliani hanno precisato che le spese (e le correlate entrate) di personale eterofinanziate da non considerare ai fini della verifica del rispetto del valore soglia, ex art. 33 d.l. 34/2019, si riferiscono ad assunzioni effettuate dopo il 14 ottobre 2020, escludendo dal regime derogatorio il personale etero-finanziato assunto anteriormente.

Per quanto riguarda il II quesito, i magistrati contabili hanno chiarito che per i comuni delle regioni a statuto speciale, l’art. 20 del d.lgs. 75/2017, nell’ottica del superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, ha stabilito che “Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previste, anche mediante l’utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni (…). Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell’eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente.”.

Secondo la Corte dei Conti, sez. contr. Sicilia, nella deliberazione in commento, sono escluse espressamente dal calcolo della spesa, ai fini dei commi 557 e 562 dell’art. 1 della legge 296/2006, la quota parte coperta da finanziamenti regionali, nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 20 del d.lgs. 75/2017.

 

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CC 111-2022 Sicilia

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