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Ccnl. FL 2019/2021: IVC, sul fondo incentivante e decentrati 2022


Gli enti Locali in questi giorni si trovano a dover fare i conti, non solo per gli arretrati contrattuali, ma anche per la quantificazione dell’Indennità di Vacanza Contrattuale 2022/2024.

L’importo dell’IVC, infatti, deve essere aggiornato rispetto alla Tabella, pubblicata sul sito della Ragioneria Generale dello Stato (https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/pubblico_impiego/indennit_di_vacanza_contrattuale/nel corso del 2022.

Come infatti la stessa RGS aveva specificato nella nota, i “vecchi” importi erano calcolati provvisoriamentesulla base dello stipendio previsto dal Ccnl. 21 maggio 2018 e “Tale importo (…) andrà rideterminato all’atto dell’entrata in vigore del CCNL 2019-2021  sulla base del nuovo stipendio”.

Gli arretrati contrattuali assorbono l’indennità di vacanza contrattuale già riconosciuta per il triennio 2019/2021 e questo ha determinato residuali maggiori somme da erogare (almeno per il 2019), perché l’importo dell’Ivc, riferito al periodo luglio-dicembre 2019, è superiore all’aumento del tabellare che il nuovo contratto riconosce per lo stesso periodo.

Per il 2020 gli aumenti ci sono, ma non sembrano significativi, mentre per il 2021 c’è sicuramente un maggiore incremento.

Quindi, tra i vari calcoli, gli enti dovranno per le annualità 2022/2024, aggiornare il valore dell’Ivc sulla base dei nuovi stipendi (IVC mensile dal 1° aprile al 30 giugno 2022, 0,30% degli stipendi tabellari – dal 1 luglio 2022, 0,50% del tabellare).

Per quanto riguarda il fondo incentivante, il nuovo Ccnl. 16/11/2022 rinvia al 2023 l’incremento di parte stabile, pari a € 84,5 per ciascun dipendente in servizio al 31 dicembre 2018, con decorrenza 2021.

Pertanto, l’incremento stabile sarà disposto dall’annualità 2023, mentre le somme relative agli anni 2021/2022 saranno inseriti nel fondo 2023 in parte variabile come una tantum.

La stessa regola vale per l’aumento dello 0,22% del monte salari 2018 che gli enti possono prevedere tra le variabili dal 2022, in base alle proprie capacità di bilancio e in deroga al limite per il trattamento accessorio. Nell’annualità 2023 potranno essere inserite recuperando il 2022.

Per quanto riguarda inoltre gli altri istituti disciplinati dal nuovo contratto, connessi strettamente al nuovo sistema di classificazione del personale (quale ad esempio, le progressioni verticali), è lo stesso Ccnl. 16/11/2022 che ne rinvia l’applicazione all’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale, quindi, al 1° aprile 2023.

Il nuovo Ccnl. FL 16/11/2022 prevede espressamente che gli accordi decentrati sottoscritti al 31/12/2022 possono essere attuati applicando le “vecchie” regole e con i vecchi importi.

 

Appuntamenti da non perdere:
Il 2 dicembre p.v. insieme al Presidente dell’Aran, Dott. Antonio Naddeo parleremo delNuovo Ccnl. Funzioni Locali 2019/2021: ordinamento professionale e progressioni” ISCRIVITI ENTRO IL 25 NOVEMBRE!
A gennaio 2023, ci ritroveremo con il Dott. Antonio Naddeo, Presidente dell’Aran per continuare a parlare del “Nuovo Ccnl. Funzioni Locali 2019/2021: il Fondo risorse decentrate”

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