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Sicilia, del. 181/2022 – Incentivi tecnici


Il Sindaco di un comune ha chiesto chiarimenti in tema di incentivi per funzioni tecniche, ex art. 113 del d.lgs 50/2016. In particolare, ha richiesto un parere circa il diritto o meno dei dipendenti alla corresponsione degli incentivi tecnici in caso di proroghe tecniche o di affidamenti diretti, in attesa dell’espletamento di successive procedure di affidamento che prevedano, invece, la consultazione comparativa di più operatori.
I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 181/2022, depositata il 2 novembre 2022, hanno richiamato quanto chiarito dalla Sezione Autonomie con del. 2/2019 e 15/2019, secondo cui “dalla lettura testuale della norma appare, pertanto, di chiara evidenza la volontà del legislatore di attribuire gli incentivi di che trattasi esclusivamente per le funzioni e la tipologia di contratti espressamente indicati e qualsiasi diversa soluzione interpretativa verrebbe a violare i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato in tema di interpretazione della legge: l’art. 12 disp. att. recita, infatti, che nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dell’intenzione del legislatore”.
Il Collegio siciliano ricorda che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti si sono pronunciate in più occasioni (ex multis, Sez. contr. Campania, del. n. 21/2022 e del. n. 14/2021; Sez. contr. Emilia Romagna, del. n. 33/2020; Sez. contr. Veneto, del. n. 121/2020; Sez. contr. Lazio, del. n. 60/2020), escludendo che tali modalità operative possano ritenersi idonee ai fini del riconoscimento degli emolumenti in esame.
I magistrati contabili della Sicilia, evidenziano come tale orientamento sia stato ribadito, anche dalla recente deliberazione 96/2022 della Sezione regionale di controllo per la Sardegna la quale, in fattispecie assolutamente analoga al quesito formulato ha affermato che presupposto indefettibile per l’applicazione dell’art. 113 del Codice dei contratti pubblici è “in modo unanime e pacifico (…) l’esternalizzazione della produzione di beni e servizi o comunque il ricorso al mercato, a mezzo di pubblica gara, come si evince dal comma 2, il quale individua nell’importo posto “a base di gara” il parametro per il calcolo della percentuale da destinare al fondo incentivi per funzioni tecniche”.
Secondo la deliberazione in commento, non è praticabile un’interpretazione estensiva ed analogica della disciplina in esame ed è, pertanto, esclusa la possibilità di corresponsione degli incentivi tecnici nel caso di proroghe tecniche o di affidamenti diretti in attesa dell’espletamento di successive procedure di affidamento che prevedano, invece, la consultazione comparativa di più operatori.

 

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CC 181-2022 – Sicilia

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