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Veneto, del. 162/2022 – Facoltà assunzionali dei comuni c.d. virtuosi


Il Sindaco di un comune ha richiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 33, c. 2, del d.l. 34/2019 e del relativo D.M. di attuazione del 17 marzo 2020.

In particolare, l’ente, precisando di collocarsi “nella fascia c.d. di virtuosità”, chiede se nel computo delle percentuali di cui all’art. 5 del D.M. attuativo si debba tener conto anche delle assunzioni effettuate in sostituzione del personale cessato e, quindi, se, in presenza di una spesa di personale 2021 (come rilevata nell’ultimo rendiconto della gestione approvato) di importo inferiore a quella del 2018, sia consentito utilizzare interamente la capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato concessa dall’art. 5 del D.M. 17/03/2020 ancorché nel biennio precedente il comune abbia proceduto ad alcune assunzioni.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 162/2022, depositata il 21 ottobre 2022, hanno dapprima ricordato che il citato art. 33, c. 2, prevede per gli enti destinatari che le assunzioni di personale a tempo indeterminato siano subordinate, tra l’altro, ad una spesa complessiva (per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione) non superiore al valore soglia definito come percentuale – differenziata per fascia demografica – della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

La Corte veneta sottolinea che a tale norma è stata data attuazione con il Decreto 17 marzo 2020, che, per quanto in esame, stabilisce, all’art. 5, per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia (c.d. virtuosi), “in fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024”, un meccanismo graduale di incremento della spesa, prevedendo che tali enti possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2, “fermo restando il rispetto del valore soglia di cui all’art. 4, comma 1.”

I magistrati contabili evidenziano altresì che, come precisato nella Circolare interministeriale del 13 maggio 2020 esplicativa della nuova normativa, i valori percentuali riportati nella tabella 2 di cui all’art. 5 rappresentano un incremento rispetto alla base “spesa di personale 2018”, per cui la percentuale individuata in ciascuna annualità successiva alla prima ingloba la percentuale degli anni precedenti.

Secondo la deliberazione in commento, in tale ottica, dunque, in merito al calcolo del rispetto del limite percentuale dettato dall’art. 5 del D.M. attuativo, ciò che conta, è esclusivamente l’incremento della spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato rispetto a quella registrata nel 2018, senza che la sostituzione del personale cessato assuma uno specifico rilievo, in ragione del superamento della logica del turn over in favore di un criterio di sostenibilità finanziaria della spesa.

La Corte veneta ritiene, quindi, che qualora la spesa di personale nell’ultimo rendiconto approvato sia inferiore a quella del 2018, il comune virtuoso potrà effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato fino al raggiungimento del valore percentuale fissato dall’art. 5, calcolato a partire dal livello di spesa del 2018 e non dal più basso livello di spesa effettivamente registrata; ciò anche nel caso in cui l’ente abbia nel 2020 e 2021 già effettuato assunzioni (in sostituzione o meno del personale cessato) che non abbiano però comportato il superamento della spesa 2018. Qualora, invece, nei precedenti esercizi il comune abbia effettuato assunzioni, in sostituzione o meno di personale cessato, che abbiano comportato un incremento della spesa rispetto a quella sostenuta nel 2018, tale incremento dovrà essere considerato nel calcolo del raggiungimento delle soglie annuali fissate dall’art. 5.

 

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IL NUOVO CCNL. FUNZIONI LOCALI 2019/2021 – Relatore Dott. Antonio Naddeo Presidente Aran

 

Leggi la Deliberazione

CC 162-2022 – Veneto

 

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