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Lombardia, del. 154/2022 – Anche il costo del segretario nel tetto della spesa di personale


Il sindaco di un comune ha avanzato un quesito in merito alla possibilità di derogare al limite della spesa di personale di cui all’art. 1, c. 557- quater della l. 296/2006 per coprire “il maggiore costo del servizio di segretario comunale, stante l’obbligatorietà dell’incarico istituzionale”.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 154/2022, depositata il 20 ottobre 2022, hanno ricordato che l’art. 1, c. 557, della l. 296/2006 impone agli enti locali di assicurare la riduzione delle spese di personale e stabilisce al comma 557-quater che “a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”, cioè il triennio 2011-2013.

La Corte evidenzia che per giurisprudenza contabile consolidata il citato vincolo della spesa di personale non è superato per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 33 del c.d. decreto Crescita (d.l. 34/2019), che hanno innovato la disciplina concernente le facoltà assunzionali degli enti locali, introducendo un sistema flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa. Vengono richiamate, a tal fine, tra le più recenti, le pronunce della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia, del. 243/2021 e della sezione di controllo per la Campania, del. n. 208/2021.

In particolare, i magistrati contabili della Lombardia ribadiscono che “la coesistenza di due diverse discipline del contenimento della spesa di personale si spiega in relazione ai diversi ambiti operativi che le caratterizzano. Segnatamente, il limite di spesa previsto dall’art. 1, comma 557 quater, della l. n. 296/2006 riguarda l’intero aggregato della “spesa di personale”, e non solo le assunzioni di personale a tempo indeterminato. Tale limite, in quanto espressione di un principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, è suscettibile di deroga nelle sole ipotesi espressamente previste dalla legge”.

Secondo la deliberazione in commento, la spesa sostenuta per il segretario non rientra tra le tassative deroghe al vincolo di spesa in esame, come quella, ad esempio, prevista dall’art. 7, c. 1, del D.M. 17 marzo 2020 (attuativo dell’art. 33, c. 2, del citato d.l. 34/2019), secondo cui “la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

In conclusione, in risposta al quesito posto, i magistrati contabili lombardi dichiarano che “la spesa di personale per assicurare il maggiore costo del servizio di segretario comunale deve essere computata ai fini del rispetto del vincolo di cui all’art. 1, commi 557 e 557 quater, della l. n. 296/2006, essendo possibile una deroga agli stessi solo nei casi espressamente previsti dal legislatore.

 

Acquista la FAD Le assunzioni dopo il d.l. 36/2022 e la legge di conversione e il CCNL. FL 2019/2021 – Relatore Dott. Arturo Bianco

 

Leggi la deliberazione

CC 154-2022 Lombardia_self-entilocali

 

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