Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Toscana, del. 93/2022 – Incentivi tecnici, le condizioni per l’erogazione


Il Sindaco di un Comune ha formulato una richiesta di parere in materia di incentivi tecnici ex art. 113 del d.lgs. 50/2016. Premettendo che la spesa relativa ad una gara di appalto, con procedura aperta, svoltasi nel 2018, era stata prenotata su specifico capitolo del bilancio pluriennale e successivi esercizi, senza, tuttavia, riportare “per mera dimenticanza, in modo analitico la somma del 2% da destinare al fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche, pur essendo nella sua totalità capiente a tal fine”, il sindaco chiede di sapere, in particolare, se sia comunque legittimo procedere alla erogazione degli incentivi di cui alla citata disposizione utilizzando le somme accantonate nel capitolo di spesa riguardante il medesimo servizio.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 93/2022, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 giugno 2022, richiamano innanzitutto quanto previsto dall’art. 113 del “Codice dei contratti pubblici” a mente del quale:

– a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle SA, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti;

– l’80% delle risorse finanziarie del fondo suddetto è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate dallo stesso art. 113;

– gli incentivi in parola fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

La Corte ricorda inoltre che il disposto di cui all’art. 16 del d.p.r. n. 207/2010 – tuttora vigente ex art. 216 c. 4 d.lgs. 50/2016 – stabilisce che “I quadri economici degli interventi (…) prevedono la seguente articolazione del costo complessivo: (…) b) somme a disposizione della stazione appaltante per: (…) 7 – (…) l’importo relativo all’incentivo di cui all’ articolo 92, comma 5, del codice [ora art. 113 co. 3, d. lgs. 50/2016], nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente”.

I magistrati contabili toscani evidenziano che, a fronte di tale quadro normativo, la giurisprudenza contabile è unanime nel:

  • individuare tra le condizioni di carattere generale che, in base all’art. 113 del d.lgs. 50/2016, devono sussistere ai fini dell’incentivabilità di ogni singola funzione tecnica, “che il relativo impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse stanziate nel quadro economico dell’appalto, attraverso la costituzione di un apposito fondo vincolato non superiore al 2% dell’importo dei lavori posti a base di gara;” (Sez. contr. Emilia-Romagna, del. 56/2021/QMIG);
  • affermare l’impossibilità per le amministrazioni di liquidare incentivi non previsti fin da subito nei quadri economici dei singoli appalti, anche in considerazione della copertura finanziaria dei relativi oneri ( Sez. contr. Sardegna del. 1/2022).

Il Collegio, in accordo con orientamenti espressi da altre sezioni di controllo della Corte dei conti, sostiene tuttavia che sussista la possibilità di iscrivere solo successivamente la voce di costo legata agli incentivi nel quadro economico, a condizione che “dovrà essere sostenuta da un obbligo di motivazione rafforzata dei relativi provvedimenti, che dia conto della finalizzazione all’interesse pubblico” (Sez. contr. Emilia-Romagna, del. 11/2021).

Con riferimento al quesito in esame, in conclusione secondo la deliberazione in commento:

  • l’erogazione degli incentivi è subordinata – nella ricorrenza degli altri requisiti di legge – alla preventiva quantificazione e costituzione del fondo di cui al citato art. 113, che in virtù del disposto di cui all’art. 16 del d.p.r. n. 207/2010, tutt’ora in vigore, trova la propria collocazione all’interno del quadro economico dell’intervento;
  • la mancata previsione del fondo determina la carenza di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla erogazione degli incentivi tecnici, con conseguente impossibilità di erogare gli incentivi, in considerazione dei possibili riflessi sugli equilibri di bilancio dell’Ente;
  • è fatta salva la possibilità di erogare comunque gli incentivi a seguito di una successiva integrazione del quadro economico originariamente sprovvisto dell’apposito fondo, solo laddove ricorrano motivi adeguati a giustificazione dell’operazione, da esplicitare mediante congrua motivazione.

Infine, a parere dei magistrati toscani, qualora nel quadro economico dell’intervento sia stato appostato il fondo ex art. 113 cit. senza tuttavia declinarne espressamente la composizione, si può comunque procedere alla erogazione dell’incentivo nel rispetto dei parametri di legge, considerato che in questo caso, a differenza del precedente, sono state apprestate le dovute coperture.

La Corte rinvia al comune istante, nell’esercizio della propria discrezionalità, l’onere di applicazione dei principi espressi.

 

Leggi la deliberazione

CC 93-2022 Toscana

 

Si segnalano i nostri seminari e corsi in programma!

Self, agenzia che da oltre 10 anni, lavora al fianco delle p.a. e degli enti partecipati, offre servizi di formazione, assistenza e supporto in materia. Chiedi un preventivo gratuito scrivendo a info@self-entilocali.it e/o telefonando allo 0571/418873


Richiedi informazioni