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Veneto, del. 79/2022 – Incarichi extraistituzionali e trattamento accessorio


Un Sindaco ha avanzato un quesito in materia di svolgimento, autorizzato, di incarichi extraistituzionali, di cui ex art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.

In particolare, viene chiesto se, per lo svolgimento dell’incarico di componente del consiglio di amministrazione di una società affidataria diretta in house di servizi pubblici locali, il relativo compenso riversato al comune, così come disposto dall’art. 62 del d.p.r. n. 3/1957, possa essere trasferito per finanziare il trattamento accessorio dei dipendenti dell’ente, in deroga ai limiti di spesa di cui ex art. 23, c. 2, d.lgs. n. 75/2017.

La Corte dei conti, Sez. di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 79/2022, depositata il 23 maggio 2022, ha dapprima evidenziato che il divieto di cui all’art. 11, comma 8 del d.lgs. n. 175/2016, c.d. TUSP, che dispone che “gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti”, si applica, solo se espressamente previsto, anche alle società quotate (art. 1, comma 5 del TUSP) come nel caso in esame.

La stessa sezione, nella delibera n. 27/2012, ha, inoltre, ritenuto applicabile anche agli incarichi di amministrazione in società partecipate dagli enti locali, l’art. 62 del d.p.r. 3/1957, così come modificato dall’art. 6, comma 4, del d.l. n. 78/2010, che prevede che “nei casi stabiliti dalla legge o con autorizzazione del Consiglio dei Ministri, l’impiegato può partecipare all’amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o contribuisca (…) o sottoposti alla vigilanza di questa”.

La disposizione appena sopra citata prevede, inoltre, la gratuità dell’incarico in quanto “svolto nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza del dipendente”; per cui “i compensi dovuti dalla società o dall’ente sono corrisposti direttamente all’amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale”.

Diversamente, come rilevato dalla stessa sezione nella del. n. 27/2012, se viene erogato un compenso aggiuntivo per un’attività che rientra nei compiti d’istituto dell’amministrazione, si vanno a violare quei principi di onnicomprensività del trattamento economico e di parità di trattamento contrattuale.

I magistrati contabili ricostruiscono, infine, sommariamente i presupposti già individuati dalla giurisprudenza contabile necessari al fine di escludere determinate risorse dal limite relativo al trattamento accessorio di cui ex art. 23, d.lgs. 75/2017, in particolare: le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna e remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio.

In conclusione, rispetto alla fattispecie in esame, il Collegio ritiene che, alla luce della provenienza totalmente esterna delle risorse trasferite all’Ente, pari al compenso attribuito al componente del consiglio di amministrazione della società, il limite in questione possa non trovare applicazione.

Leggi la delibera

CC 79-2022 Veneto

 

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