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Sicilia, del. 81/2022 – Indennità arretrate al segretario in caso di incapienza del capitolo di spesa


Il sindaco di un comune ha richiesto un parere in merito a due quesiti:

  • se l’indennità arretrata, di cui all’art. 41, comma 4, del Ccnl. 16 maggio 2001 dei segretari comunali e provinciali e Accordo n. 2 del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale del 22 dicembre 2003, in caso di incapienza, anche parziale, del relativo capitolo di bilancio, costituisce:

– una passività pregressa e, pertanto, necessita di apposita variazione di bilancio da parte del Consiglio Comunale quale organo deputato ad autorizzare e controllare la spesa;

– ovvero sia riconducibile alla fattispecie del debito fuori bilancio ex art. 194 del d.lgs. 267/2000;

  • se la maggiorazione dell’indennità di posizione, una volta riconosciuta, può essere erogata al segretario comunale con meccanismo automatico, in aggiunta agli emolumenti stipendiali.

La Corte dei conti, Sez. di controllo per la Sicilia, con deliberazione n. 81/2022, depositata l’11 maggio 2022, ha dapprima verificato l’ammissibilità dei quesiti posti, ritendo il secondo inammissibile dal punto di vista oggettivo perché determinerebbe un’indebita interferenza con l’attività di altri organi giurisdizionali.

Nell’analizzare nel merito il primo quesito, i magistrati contabili siciliani ricordano innanzitutto che, ai sensi dell’art. 194 del T.U.E.L. il riconoscimento del debito fuori bilancio è ammissibile solo per:

  • sentenze esecutive;
  • copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi;
  • ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;
  • procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
  • acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di previo impegno, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

La Corte, in accordo con indirizzi espressi da altre pronunce (Corte conti, sez. contr. Lombardia, del. n. 436/2013), considera la sopra richiamata procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio una disciplina eccezionale, relativa ad ipotesi tassative e di tendenziale stretta interpretazione.

Secondo la deliberazione in commento, le passività pregresse o arretrate esulano dalla fenomenologia del debito fuori bilancio, in quanto, diversamente da quest’ultimo, si pongono all’interno di una regolare procedura di spesa; riguardano, infatti, debiti per i quali si è proceduto a regolare impegno, ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad una spesa maggiore.

In conclusione, a parere della Corte, in caso di incapienza del capitolo di spesa, vanno effettuate le necessarie variazioni di bilancio, sotto il controllo e il giudizio del Consiglio comunale, organo deputato a autorizzare e controllare la spesa.

 

Leggi la deliberazione

CC 81-2022 Sicilia

 

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