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Decreto Pnrr 2 (d.l. 36/2022): le novità in materia di anticorruzione, PIAO e appalti


È stato pubblicato sulla G.U. n. 100 del 30 aprile 2022, il d.l. n. 36 del 30 aprile 2022, concernente “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” c.d. PNRR-2, in vigore dal 1° maggio 2022.

Il Decreto ha introdotto rilevanti novità in materia di personale, anticorruzione, contratti pubblici e programmazione, in particolare per quanto riguarda il Piano Integrato di Azione e Organizzazione (PIAO).

Di seguito le novità di maggior interesse per gli Enti Locali in materia di anticorruzione, PIAO e appalti e altre modifiche di rilievo per imprese e scuole.

 

Art. 4 – Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica

E’ stato introdotto il comma 1-bis all’art. 54 del d.lgs. 165/2001, il quale stabilisce espressamente che “Il codice contiene, altresì, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l’immagine della pubblica amministrazione”.

Inoltre, è stato integrato il comma 7 del citato art. 54 prevedendo un obbligo per le p.a. di svolgere “un ciclo formativo la cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell’etica pubblica e sul comportamento etico”.

La norma in commento ha previsto anche l’obbligo entro il 31 dicembre 2022 per tutte le p.a. di aggiornamento del codice di comportamento ex art. 54 d.lgs. 165/2001, tenuto conto delle novità introdotte proprio dal d.l. 36/2022.

 

Art. 7 – Ulteriori misure urgenti abilitanti per l’attuazione del PNRR

Le p.a. avranno tempo fino al 30 giugno 2022 per l’approvazione del Piano Integrato di Azione e Organizzazione (PIAO).

 

Art. 10 – Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

Fino al 31 dicembre 2026, le p.a. titolari di interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza (ex art. 5, comma 9, d.l. 95/2012), possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza da almeno due anni incarichi, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente.

A tale personale potranno essere conferiti anche incarichi di assistenza al RUP, nonché incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo (ex art. 31, comma 8, d.lgs. 50/2016). Tale disposizione però ammette anche, in modo del tutto eccezionale che possano anche essere affidati “in presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l’incarico di RUP” (ex art. 31, comma 1, d.lgs. 50/2016).

Al fine di rafforzare la propria capacità amministrativa, anche nell’ambito degli interventi attuativi del PNRR, per il conferimento di incarichi professionali le p.a., con riferimento a procedure da avviare e già avviate, possono ricorrere alle modalità di selezione disciplinate dall’art. 1 d.l. 80/2021.

 

Art. 18 – Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici

Le sanzioni amministrative pecuniarie per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, di cui ex art. 15, comma 4-bis, d.lgs. 179/2012, convertito con modificazioni in l. 221/2012, decorrono dal 1 giugno 2022.

Dal 1 luglio 2022 ovvero, dal 1 gennaio 2024, a seconda delle somme dei ricavi conseguiti, la platea dei soggetti tenuti a emettere fattura elettronica si estende anche a coloro che, a norma dell’art.1, comma 3, d.lgs. 127/2015, erano esclusi, come i soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio, nel regime forfettario, nonché associazioni sportive e relative sezioni, che svolgono attività sportive e dilettantistiche.

 

Art. 19 – Portale nazionale del sommerso

Al fine di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso e rendere più efficace la programmazione delle attività ispettive e di vigilanza, le banche dati, di cui ex art. 10, d.lgs. 124/2004,  attraverso le quali l’INPS e l’Ispettorato nazionale del lavoro condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti, sono ora sostituite da un portale unico nazionale, denominato Portale nazionale del sommerso, gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro, nel quale confluiscono anche le risultanze dell’attività ispettiva e di vigilanza dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

 

Art. 20 – Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Sono previsti appositi protocolli di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tra INAIL, aziende e grandi gruppi industriali, impegnati nella esecuzione degli interventi previsti dal PNRR, al fine di assicurare un’efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e più in generale di tutela e salute della sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso programmi straordinari di formazione, progetti di ricerca, sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi di gestione dei rischi.

 

Art. 21 – Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Le risorse delle missioni e componenti del PNRR, non assegnate dalle amministrazioni titolari degli interventi, possono essere destinate al finanziamento di progetti aventi particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, c.d. “Progetti Bandiera”, di cui ex art. 33, comma 3, lett. b), d.l. 152/2021, in coerenza con le relative condizionalità e previa individuazione del contributo di tali progetti ai traguardi e obiettivi già fissati per le stesse.

 

Art. 25 – Obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti

I piani di gestione dei rifiuti, di cui all’art. 199, d.lgs. 152/2006, comprendono anche il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici e infrastrutture a seguito di evento sismico. Tale piano sarà redatto in conformità alle linee guida adottate entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione con Dpcm su proposta del Ministero della transizione ecologica e di concerto con la Conferenza permanente Stato, Regioni e Province Autonome.

 

Art. 28 – Costituzione e disciplina della società 3-I S.p.A. per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali

Costituzione di una società, a capitale interamente pubblico, sottoscritto e versato dall’INPS, INAIL e ISTAT, quali principali destinatari delle attività svolte dalla società in questione, attività per lo sviluppo, manutenzione,  gestione software e servizi informatici, nonché al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione1 del PNRR. Beneficiano di tali attività anche altre amministrazioni entrali dello Stato. Il rapporto della società con gli istituti e le amministrazioni destinatarie delle attività svolte dalla stessa, è regolato da apposito contratto di servizio.

 

Art. 29 – Acquisizione dei servizi cloud istituzionali

Possibilità di ampliare il superamento del limite delle spese, di cui ex art. 1, comma 593, l. 160/2019 (l. di bilancio 2020) per acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR, anche per acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 32 – Misure per la realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il rafforzamento dei servizi digitali

Il Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui ex art. 239, d.l. n. 34/2020, copre ora le spese per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nelle materie dell’innovazione tecnologica, dell’attuazione dell’agenda digitale italiana ed europea, del programma strategico sull’intelligenza artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche  amministrazioni  e  delle  imprese, della strategia nazionale dei dati pubblici, dello sviluppo  e  della diffusione delle infrastrutture digitali materiali  e  immateriali  e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche  amministrazioni, nonché della diffusione delle competenze, dell’educazione e della cultura digitale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell’interno, sentiti l’AgID, il Garante per la protezione dei dati e la Conferenza Unificata, sono definite, oltre all’architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di acquisizione della delega, ora anche le modalità di adozione di un manuale operativo contenete le caratteristiche tecniche di funzionamento del SGD, il Sistema di gestione deleghe, di cui ex art. 64-ter, d.lgs. 82/2005, (c.d. Cad), che consente a chiunque di delegare l’accesso a uno o più servizi a un soggetto titolare dell’identità digitale.

 

Art. 34 – Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere

Ai fini della riduzione della garanzia provvisoria, di cui ex art. 93, comma 7, d.lgs. 50/2016, è stato previsto che nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le altre ipotesi previste dal medesimo articolo, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, o in possesso di certificazione della parita’ di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

La certificazione della parità di genere sarà, inoltre, considerata fra i criteri premiali applicabili alla valutazione delle offerte, di cui ex art. 95, codice dei contratti, e indicati dalle SA nel bando di gara, avviso o invito.

 

Art. 47 – Misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell’istruzione

Al fine di supportare le istituzioni scolastiche per l’attuazione degli interventi legati al PNRR, relativi alla digitalizzazione delle scuole, è previsto, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l’anno scolastico 2022/2023 e  2025/2026, la costituzione di un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a ottantacinque e un numero fino a un massimo di tre dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l’Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle  scuole. Al fine di accelerare l’esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR e garantirne l’organicità, sono adottate misure di semplificazione relative, fra le altre, alla transizione digitale delle scuole, agli investimenti ricompresi nell’ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell’ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l’istruzione. Riguardo la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, nonché sostenibili e con il massimo dell’efficienza energetica, il concorso di progettazione di cui ex art. 24, d.l. 152/2021, deve concludersi entro centosessanta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso, oltre il quale gli enti locali possono procedere autonomamente allo sviluppo della progettazione così come in caso di assenza di proposte progettuali pervenute per il concorso o della loro inidoneità.

Resta fermo che il concorso di progettazione e i successivi livelli di progettazione sono affidati nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura delle aree.

Al fine di garantire il raggiungimento dei target del PNRR è possibile autorizzare un numero più ampio di aree e progetti, relativi all’investimento 1.1 della Missione 2 – Componente 3 del PNRR, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell’istruzione.

 

Vedi le novità in materia di personale

Leggi il decreto

G.U. – d.l. 36-2022- Pnrr 2

 

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