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Modifiche al TUEL – Novità per sindaci dei piccoli comuni e inconferibilità degli incarichi


È stato pubblicato sulla G.U., serie Gen. 99 del 29 aprile 2022, la legge 12 aprile 2022, n. 35, concernente “Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico”, in vigore dal 14 maggio 2022.

 

Art. 1 – Inconferibilità di incarichi presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico

L’articolo amplia la platea degli incarichi inconferibili in caso di condanna per reati contro la PA, di cui ex art. 3, comma 1, d.lgs. 39/2013, aggiungendo alla lett. a), accanto agli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali, anche quelli negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

 

Art. 2 – Semplificazioni per i comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti

L’articolo semplifica le regole sugli adempimenti in materia di controllo di gestione, di cui ex art. 196 del TUEL, per i comuni con un numero di abitanti fino a 5.000. L’articolo 196 del TUEL, prevede, infatti che gli enti locali, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità.

 

Art. 3 – Disposizioni concernenti le limitazioni dei mandati dei sindaci nei comuni di piccole dimensioni

L’articolo novella i commi 2 e 3 dell’art. 51 del TUEL. Esso dispone che chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia, allo scadere del secondo mandato non è immediatamente ricandidabile alle medesime cariche e che tale norma non si applica ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per i quali, il limite sopra previsto si applica allo scadere del terzo mandato. Mentre, è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

 

Leggi la legge

G.U. – legge 35-2022

Leggi la circolare

circolare Min. Interno 03-05-2022_self-entilocali

 

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