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Lombardia, del. 68/2022 – Adeguamento compenso revisore in corso di rapporto, parere inammissibile


Il Sindaco di un comune ha chiesto un parere riguardo a “se sia ammissibile ed in base a quali criteri una revisione del compenso del revisore dei conti già stabilito”, quantificato nella misura “dell’importo minimo immediatamente inferiore a quelli di appartenenza” del comune, in base al DM 21 dicembre 2018, e rispetto al quale il revisore ha richiesto a più riprese un adeguamento invocando a supporto il principio dell’”equo compenso”.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 68/2022, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 aprile 2022, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo per due ordini di motivi.

In primo luogo, il quesito presenta profili di specificità e concretezza concernendo uno specifico episodio di gestione amministrativa da parte dell’Ente. Pertanto, la consulenza preventiva sulla legittimità dell’operato amministrativo dell’ente da parte della corte comporterebbe una forma di co-amministrazione ed il rischio di precostituire un esonero di responsabilità.

I magistrati contabili lombardi ricordano, infatti, che, secondo quanto stabilito nella delibera n. 11/2020 sez. Autonomie, il parere della corte deve “connotarsi per il carattere della generalità ed astrattezza e non deve implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere

In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che, essendo il fulcro della questione in esame attinente a diritti soggettivi di natura squisitamente patrimoniale, derivanti da una pattuizione stipulata dall’ente con un professionista ai sensi e per gli effetti dell’art. 1372 c.c., la stessa attiene all’ambito di una diversa giurisdizione e “la funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari” (Sez. delle Autonomie, del. 24/2019).

I magistrati contabili lombardi colgono, tuttavia, l’occasione per ribadire che, in via generale, è esclusa la facoltà degli enti di un possibile adeguamento, in corso di rapporto, del compenso che, di norma, resta fissato nella misura deliberata in origine, onde evitare che in corso di rapporto si possano verificare variazioni incrementali e, dunque, maggiori oneri a carico del bilancio del Comune.

 

Leggi delibera

CC 68-2022 Lombardia

 

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