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Sicilia, del. 22/2022 – Limite al salario accessorio e risorse per le P.O.


Un sindaco ha formulato una richiesta di parere, articolata in due quesiti, concernente l’interpretazione della norma di cui all’art. 23, c. 2, del d.lgs. 75/2017 secondo la quale “a decorrere 7 dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale (…) non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.”

In particolare, viene chiesto alla Corte:

– di esprimersi sulla quantificazione concreta delle somme destinate all’erogazione delle indennità di posizione;

– se sia possibile reperire sul fondo per la contrattazione integrativa, somme destinate ad incrementare le risorse destinate al finanziamento delle indennità di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa, senza alterare i limiti di finanza pubblica sopra richiamato.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 22/2022, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 febbraio 2022, hanno dichiarato ammissibile sotto il profilo oggettivo il solo secondo quesito.

Essi hanno ricordato preliminarmente quanto osservato sulla questione da precedenti deliberazioni della Corte dei Conti, ed in particolare dalla del. n. 56/2019 dalla sez. contr. Liguria:

Sul piano della contrattazione collettiva, il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, stipulato il 21 maggio 2018, ha uniformato il finanziamento delle posizioni organizzative degli Enti Locali privi di dirigenti e di quelli con dirigenza. Infatti (…) prevede, invece, una omogeneizzazione del finanziamento della retribuzione accessoria delle posizioni organizzative per entrambe le tipologie di amministrazioni, atteso che le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti (…) La differente modalità di copertura finanziaria non ha inciso, tuttavia, sul limite di finanza pubblica da osservare ai sensi dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017. Infatti, l’art. 67, comma 7 del nuovo CCNL, sopra menzionato, ha confermato, in modo esplicito, che la quantificazione del Fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”.

Secondo la deliberazione in commento, in conclusione, in accordo con l’indirizzo espresso di recente da altre pronunce (Corte conti, sez. contr. Puglia, del. n. 6/2022), l’art. 23, c. 2 del d.lgs. 75/2017 pone un limite all’ammontare complessivo delle risorse da destinare al trattamento accessorio del personale in servizio presso pubbliche amministrazioni, senza distinguere fra quelle che trovano la loro fonte di finanziamento nei fondi per la contrattazione integrativa previsti dai vari contratti collettivi nazionali di comparto e quelle finanziate direttamente a carico del bilancio delle amministrazioni.

 

Leggi la Deliberazione

CC 22-2022 Sicilia

 

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