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Green pass: la conversione in legge del dl 221/2021


È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021 la legge n. 11 del 18 febbraio 2022, di conversione del d.l. n. 221 del 24 dicembre 2021, concernente “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

 

Di seguito le disposizioni più rilevanti.

 

  • È confermato l’art. 1 relativo alla proroga dello stato di emergenza nazionale

In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza sanitaria è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.

Nell’esercizio dei poteri derivanti dalla dichiarazione dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 adottano anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19.

  • Viene novellato l’a 2 relativo ad autosorveglianza e quarantena:

A coloro che, nei centoventi giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19, non si applica la misura della quarantena precauzionale, ma il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di:

– indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19;

– effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative per i casi di isolamento, per aver contratto il coronavirus, o di quarantena precauzionale.

La cessazione dell’isolamento e della quarantena precauzionale consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena.

  • Viene confermato l’a 3 relativo alla durata delle certificazioni verdi COVID-19:

Tale disposizione stabilisce che le certificazioni verdi abbiano durata di 6 mesi, anziché 9 mesi, a partire dal 1° febbraio 2022.

Si ricorda tuttavia che tale norma va coordinata con quanto previsto dall’art. 1 del d.l. 5/2022 secondo cui il Green pass non ha limite temporale di durata nei casi di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario e di avvenuta guarigione nei casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

 

  • Viene inserito l’a 3-bis che introduce per legge le definizioni di green pass base e green pass rafforzato.

È in possesso sia del green pass rafforzato che di quello base chi si trovi in una delle seguenti casistiche:

  • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo;
  • avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
  • avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo.

È in possesso del solo green pass base chi ha effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

  • Viene riscritto l’a 4 relativo ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Nei suddetti luoghi, ad esclusione dei servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

  • Viene novellato altresì l’a 5 ed introdotto art. 5-bis relativi rispettivamente all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19, base e rafforzato.

Fino al 31 marzo e su tutto il territorio nazionale, compresi i territori collocati in zona arancione e rossa, è consentito l’accesso a mense e catering continuativo su base contrattuale, ai concorsi pubblici e ai corsi di formazione pubblici e privati, a coloro che siano in possesso del Green pass base.

Fino al 31 marzo 2022 e su tutto il territorio nazionale, compresi i territori collocati in zona arancione e rossa, coloro che siano in possesso del green pass rafforzato possono accedere anche a musei, mostre e altri istituti e luoghi della cultura.

  • Vengono introdotti gli da 5-ter a 5-sexies relativi rispettivamente all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per:

– l’accesso in ambito scolastico e della formazione superiore: necessario green pass base;

– l’accesso ai mezzi di trasporto adibiti a servizi di trasporto di persone: necessario green pass rafforzato e dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2;

– negli uffici giudiziari: necessario green pass base.

  • Viene riscritto altresì l’a 7 relativo all’accesso di visitatori alle strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice.

A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socioassistenziali, socio-sanitarie e hospice è consentito se muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nonché se in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione, unitamente ad una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso.

A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, è consentito altresì l’accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalità sopra-richiamate.

  • Viene novellato l’a 16 relativo alla proroga di termini correlati con lo stato di emergenza da COVID -19.

In particolare, con l’introduzione del comma 1-bis, viene prorogata anche per l’anno 2022 la possibilità di non computare ai fini del limite finanziario stabilito dall’art. 9, c. 28, del d.l. 78/2010, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio.

  • Viene novellato l’a 17 relativo alla prestazione lavorativa dei soggetti fragili.

Vengono prorogate ulteriormente, fino al 31 marzo 2022, le disposizioni di cui all’art. 26, commi 2 e 2-bis, del d.l. 18/2020, in base alle quali per i lavoratori fragili la prestazione è normalmente resa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a mansioni diverse, purché di pari inquadramento contrattuale, e nel caso in cui la prestazione non sia compatibile con il lavoro agile, è riconosciuto il diritto ad assentarsi beneficiando della copertura economica del trattamento previsto per il ricovero ospedaliero.

Sia la proroga del lavoro agile che quella del trattamento economico del ricovero ospedaliero, sono applicabili retroattivamente dal 1° gennaio scorso.

Confermato il rinvio all’individuazione, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del d.l. 221/2021 (decreto del 4 febbraio adottato in data 11 febbraio 2022), delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità. Nella nuova versione dell’art. 17 non viene tuttavia previsto che solo in presenza di tali condizioni la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile.

A tal proposito, appare utile evidenziare che tale rinvio, seppur attenuato, solleva alcune perplessità in merito a quale debba essere la definizione di lavoratore fragile, se quella secondo la nomenclatura contenuta nel DM del 4 febbraio e/o se quella dell’art. 26 del d.l. 18/2020, in base al quale è considerato fragile il lavoratore portatore di handicap grave (in base al l’art. 3, c. 3 della l. 104/1992) o quello in possesso di certificazione medico legale attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita.

 

Leggi la legge di conversione

conversione d.l. 221-21

 

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