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Toscana, del. 11/2022 – Compensi commissari interni concorsi


Il Sindaco di un Comune ha chiesto un parere in merito a se sia possibile riconoscere compensi ai commissari interni, scelti tra i dipendenti o i dirigenti in servizio, compreso il Segretario Generale, per le procedure concorsuali bandite dall’amministrazione, avendo provveduto al recepimento, all’interno del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, del d.p.c.m. 24 aprile 2020.

Il quesito posto ha riguardato anche la verifica in merito a:

  • se tali compensi debbano considerarsi come reddito da lavoro dipendente, e quindi imponibile anche ai fini previdenziali con il conteggio dei relativi contributi, oppure se debba essere considerato reddito assimilato e pertanto imponibile ai soli fini fiscali (quota IRAP);
  • se debbano essere considerati omnicomprensivi, e quindi comprendenti anche le quote dei contributi e dell’IRAP;
  • come debba essere trattata l’attività svolta dai dipendenti nominati nell’ambito di procedure concorsuali indette da enti diversi da quello di appartenenza, e se gli stessi debbano essere posti in ferie dal proprio ente, oppure debbano usufruire di permessi per partecipare alle commissioni dell’amministrazione che ha indetto la procedura, posto che i componenti interni debbano svolgere la loro attività nell’ambito dell’orario di servizio dell’ente di appartenenza, come disposto dall’art. 3, comma 13 della legge 56/2019.

La Corte dei Conti, sez. contr. Della Toscana, con la del. 11/2022, depositata il 16 febbraio 2022, ha dichiarato la questione inammissibile, in quanto non avente ad oggetto quesiti interpretativi di carattere generale, ma direttamente funzionali a specifici atti da assumere.

I magistrati contabili hanno rilevato che l’ente aveva già provveduto a modificare la propria normativa interna tramite una specifica deliberazione della Giunta Comunale, a seguito di un Parere rilasciato specificamente dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il Comune, infatti, aveva precisato che dovendo provvedere alla liquidazione dei compensi ai commissari interni di procedure concorsuali bandite dall’amministrazione comunale, ha richiesto apposito parere al Dipartimento della Funzione Pubblica il quale, con nota prot. 77558 del 4 giugno 2021 ha chiarito, in sintesi, che:

  • la corresponsione di compensi spetta a tutti i componenti delle commissioni di concorso, indipendentemente dall’appartenenza o meno ai ruoli dell’amministrazione procedente, e quindi anche ai membri interni;
  • il compenso è dovuto a tutti i componenti delle suddette commissioni, indipendentemente dal fatto che rivestano o meno qualifica dirigenziale;
  • le autonomie locali, nell’esercizio della propria autonomia, hanno la facoltà di applicare quanto previsto dal d.p.c.m. 24 aprile 2020 sia ai membri interni che a quelli esterni, come previsto dall’art. 1, comma 5, del citato decreto.

Pertanto, il Comune ha provveduto al recepimento di quanto statuito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, prevedendo il compenso anche in favore dei componenti delle commissioni di concorso interni all’ente, rivestenti o meno la qualifica dirigenziale.

La Corte dei Conti contr. della Lombardia, con la del. 253/2021 aveva fornito un’interpretazione diversa di tali disposizioni, ritenendo non legittima l’erogazione di compensi ai dipendenti del proprio ente, nominati membri delle commissioni di concorso.

La Corte dei Conti sez. regionale di contr. della Toscana ha ritenuto al contrario che tutti i quesiti posti siano estranei alla materia della contabilità pubblica. “Tutti i quesiti, infatti, presuppongono l’interpretazione della legge 56/2019 (…) normativa palesemente estranea alla contabilità pubblica, non riguardante problematiche relative al contenimento della spesa o al coordinamento della finanza pubblica, ma esclusivamente finalizzata ad agevolare l’attività delle pubbliche amministrazioni. In particolare, l’art. 3 della legge in questione, rubricato “Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”, è indirizzato specificamente ad agevolare l’effettuazione di concorsi, riducendo i tempi di selezione del personale”.

 

Leggi la deliberazione

CC 11-2022 Toscana

 

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