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Nuove regole green pass: cosa cambia anche a scuola


È stato pubblicato nella G.U. n. 29 del 4 febbraio 2022, il d.l. 5/2022, concernente “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID- 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”.

Il nuovo decreto, modificando alcune disposizioni contenute nel d.l. 52/2021, ha introdotto novità significative, tra le altre, relative alla durata della certificazione verde e alla gestione dei casi di positività in ambito educativo, scolastico e formativo.

Art. 1 – Durata delle certificazioni verdi Covid-19. Disposizione in vigore dal 4 febbraio

La certificazione verde, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario e la dose booster di richiamo, avrà validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo. Questo vale anche per coloro che hanno contratto l’infezione a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose booster di richiamo.

Art. 2 – Autosorveglianza

Il regime di autosorveglianza, c.d. “quarantena precauzionale”, si applica anche in caso di guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario.

Art. 4 – Efficacia della certificazione nella zona rossa

Per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale primario e la dose booster di richiamo e che risiedono nelle zone dichiarate arancione o rossa non sono previste restrizioni per quanto riguarda la fruizione dei servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti.

Art. 5 – Spostamenti da e per le isole minori e trasporto scolastico

Dal 4 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022, data di fine stato di emergenza, l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole per motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentita anche a coloro che sono in possesso di una delle certificazioni verdi comprovante l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo avente validità di 48 ore dalla sua esecuzione se antigenico rapido o 72 ore se molecolare.

Agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado è consentito l’accesso ai mezzi di trasporto anche se sprovvisti di certificazione verde, fermo restando l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Art. 6 – Gestione dei casi positivi nel sistema educativo, scolastico e formativo

Per le scuole dell’infanzia e primarie:

  1. fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o nel gruppo classe , l’attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli alunni che hanno superato i sei anni di età, il personale docente e educatori, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo, con obbligo di effettuare test antigenico rapido o molecolare o antigenico autosomministrato in caso di comparsa di sintomi e se, ancora sintomatici, al quinto giorno successivo la data dell’ultimo contatto.
  2. Se i casi accertati sono cinque o più nella stessa sezione, per le scuole dell’infanzia si applica la sospensione delle attività per una durata di cinque giorni se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro il cinque giorni dall’accertamento del caso precedente, mentre per le scuole primarie, per gli alunni che hanno concluso o completato il ciclo vaccinale primario o guariti da meno di centoventi giorni o effettuato la dose di richiamo, o ancora, per gli alunni in possesso di idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività prosegue in presenza sempre alle medesime condizioni di cui sopra. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni, se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.

Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e negli istituti professionali, con un caso di positività accertato l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per alunni e docenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo.

Con due casi accertati tra gli alunni presenti in classe si applicano le stesse disposizioni descritte nel punto b) per le scuole primarie.

 

Leggi il decreto

Decreto Legge 4 febbraio 2022

 

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