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Toscana, sez. giur. sent. 2/2022 – Risponde per danno anche l’agente contabile di fatto


Il dipendente pubblico che, pur non formalmente nominato agente contabile, svolge le funzioni di agente contabile “di fatto” è soggetto agli obblighi e adempimenti di chi riveste lo stesso ruolo in virtù di nomina ufficiale. Pertanto, nel caso in cui l’agente contabile “di fatto” commetta errori nella gestione delle risorse finanziarie, è responsabile di danno erariale (oltre alle altre responsabilità disciplinari ed eventualmente penali) e per il danno (non patrimoniale) all’immagine p.a. di appartenenza e per il danno (patrimoniale) da disservizio.

Questo il principio ribadito dalla Corte dei Conti, Sez. Giur. della Toscana, nella sentenza n. 2 depositata il 14 gennaio 2022, con cui è stato condannato un ex dipendente di un Comune al pagamento del danno arrecato all’ente, quantificato in oltre € 20.000,00.

Nel caso di specie, un dipendente di un Comune, istruttore amministrativo addetto alla gestione dei servizi scolastici (svolta in forma associata con altri enti), è stato convenuto in giudizio dalla Procura regionale della Corte dei conti per aver attestato pagamenti, poi risultati non effettivamente versati, in favore dei comuni associati, afferenti alle tariffe per i servizi scolastici di trasporto e refezione (inserendo i versamenti nell’estratto conto presente sul programma informatico).

Il dipendente è stato citato in giudizio in quanto, pur non avendo la qualifica di agente contabile, ha di fatto svolto tale funzione, gestendo però in modo irregolare le somme di denaro.

Tale condotta aveva portato alla contestazione di addebito disciplinare al dipendente e al suo licenziamento per giusta causa, nonché all’avvio di un procedimento giudiziario per l’accertamento delle responsabilità penali.

La Procura della Corte dei Conti ha quantificato il risarcimento a favore degli enti per oltre € 27.000,00, contestando innanzitutto il danno patrimoniale diretto degli enti danneggiati, quantificato sulla base delle risultanze presenti negli archivi informativi dell’agente della riscossione, attraverso la ricostruzione, anche in via induttiva, dell’ammontare complessivo dei versamenti irregolarmente dichiarati come effettuati.

La Corte ha contestato anche il danno all’immagine dell’ente, determinato “da articoli sulla stampa locale e da un servizio televisivo su emittente, del pari, locale”.

Infine, i giudici contabili, nella sentenza in commento, tenuto conto che il dipendente aveva già provveduto a risarcire all’ente la somma di € 10.711,40 e chiesto il rito abbreviato, hanno condannato il dipendente al risarcimento con rito abbreviato ex art. 130 codice di giustizia contabile.

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Leggi la Sentenza

ECLI_IT_CONT_2022_2SGTOS

 

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