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Congedo Straordinario a giorni e computo giorni festivi o non lavorativi: i chiarimenti della FP


Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere 66814 del 8 ottobre 2021, pubblicato sul proprio sito istituzionale il 26 gennaio 2022, ha fornito alcune precisazioni sulle modalità di applicazione della normativa in materia di fruizione del congedo biennale per l’assistenza alle persone con disabilità di cui all’art. 42, c. 5, del d.lgs. 151/2001, con particolare riferimento a come debbano essere considerate le giornate del sabato e della domenica nel caso di un dipendente che chiede di usufruire del congedo biennale in modalità frazionata.

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha richiamato in premessa le indicazioni date con Circolare n. 1 del 2012, che, al punto 3, lett. b), specificava: “il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell’orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche un’assenza per malattia del dipendente o del figlio. (…)”.

La Funzione Pubblica ha pertanto evidenziato che, se il congedo straordinario viene fruito in modalità continuativa o frazionata, i giorni festivi o non lavorativi, ricadenti nel periodo di fruizione, vengono computati come giorni di congedo straordinario, e che, se, invece, al congedo fa seguito la ripresa del servizio, gli stessi giorni vanno esclusi dal computo. Viene altresì specificato che, anche nel caso in cui il dipendente non rientri in ufficio per motivi di malattia propria o del figlio, i giorni festivi o non lavorativi precedenti l’assenza, parimenti non devono essere conteggiati nel computo dei giorni fruiti per congedo straordinario.

Il Dipartimento si è soffermato poi sul caso specifico di un dipendente che presenta alla propria Amministrazione una programmazione mensile articolandola settimanalmente in quattro giornate di fruizione del congedo straordinario ed in una di svolgimento dell’attività lavorativa, che, però, viene sistematicamente disattesa per effetto di sopraggiunti stati di malattia, debitamente certificati.

Secondo il parere in commento, pur precisandosi che la programmazione è uno strumento finalizzato a conciliare le esigenze organizzative dell’attività amministrativa con quelle private del lavoratore, in modo da garantire in via prioritaria il diritto alla salute e all’assistenza del disabile, le indicazioni generali riportate nella citata Circolare sono da intendersi riferite ad una situazione di carattere “fisiologico”, mentre “la sistematica reiterazione delle condotte nei termini descritti sembra configurare una sostanziale elusione dei principi e della ratio della Circolare stessa”.

Pertanto, nell’ottica di tale bilanciamento di interessi, in tale circostanza, è giustificato l’utilizzo da parte dell’Amministrazione di ogni possibile strumento nell’esercizio dei propri poteri datoriali, ai fini di tutelare le esigenze di funzionalità e di organizzazione dell’Amministrazione stessa, come, ad esempio, la modifica dell’articolazione dell’orario di lavoro del dipendente in questione.

 

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26.1.2022 ParereCongedoBiennale

 

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