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D.l. 127/2021: dal 15 ottobre obbligo del green pass per i dipendenti pubblici


E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 226 del 21 settembre 2021 il d.l. 127/2021 contenente “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

 

Si riportano di seguito le novità più rilevanti per le p.a. e per i soggetti che lavorano e operano con gli enti pubblici.

 

Art. 1- Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico

Tale disposizione introduce l’articolo 9-quinquies al d.l. 52/2021, che stabilisce che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine dello stato di emergenza), il personale degli enti locali e delle p.a. (ex art. 1 comma 2 d.lgs. 165/2001), compresi enti pubblici economici, dovrà possedere il green pass per poter accedere ai luoghi di lavoro.

Tale obbligo si estende anche a “tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni”.

Pertanto, dal 15 ottobre 2021, chiunque abbia un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in qualità di soggetto incaricato di svolgere attività presso le p.a. committenti, potranno accedere e svolgere ordinariamente la propria prestazione lavorativa esclusivamente se in possesso del green pass.

Sono esclusi da tale obbligo i soggetti esonerati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo criteri definiti dal Ministero della salute.

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto di tali prescrizioni.

Per i soggetti alle p.a. la verifica sul rispetto di tale obbligo spetta ai datori di lavoro pubblici committenti e dai rispettivi datori di lavoro.

I datori di lavoro pubblici dovranno definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, in merito al possesso del green pass,  prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e dovranno individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.

Le verifiche in merito al possesso delle certificazioni verdi COVID-19 saranno effettuate con le modalità che verranno indicate in un d.pc.m. che verrà adottato.

Per le regioni e gli enti locali eventuali linee guida, ove adottate, saranno definite d’intesa con la Conferenza unificata.

I dipendenti pubblici che non posseggano il green pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

L’accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione di tali obblighi è punito con la sanzione da € 600 a € 1.500.

Tali sanzioni sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni dovranno trasmettere al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

Tale obbligo si estende anche ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice (amministratori locali, membri della Giunta e del Consiglio).

 

Art. 3 – Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato

Tale disposizione ha introdotto l’art. 9-septies al d.l. 52/2021, che estende gli stessi vincoli imposti ai dipendenti pubblici ai dipendenti privati.

 

Art. 4 – Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi.

Nel presente articolo il legislatore si sofferma sulla necessità di somministrare test antigenici rapidi nel rispetto delle modalità e dei prezzi previsti nel protocollo d’intesa, così come disposto all’articolo 5 del d.l. 105/2021. Sulla base del protocollo le farmacie e tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate dal SSN, nonché autorizzate dalle Regioni alla somministrazione dei test, sono tenute ad assicurare fino al 31 dicembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi applicando un prezzo calmierato ovvero, l’esecuzione gratuita degli stessi per quei soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.

 

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