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ARAN parere CFL133– Non necessarie le somme delle singole indennità nel contratto integrativo


Con il parere n. CFL133 del 6 settembre 2021, l’Aran ha fornito delle indicazioni sulle modalità di applicazione della disposizione di cui all’art. 7, comma 4, lettera a), del Ccnl. Funzioni Locali 21 maggio 2018, che prevede come primo oggetto di contrattazione integrativa “I criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione di cui all’art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo “.

L’Aran, evidenziando innanzitutto l’importanza e le responsabilità connesse al compito assegnato con tale previsione contrattuale alle delegazioni trattanti, sottolinea come il vincolo della contrattazione integrativa sussista solo in relazione ai criteri di ripartizione delle risorse disponibili presso l’ente e come, quindi, non sia necessaria l’indicazione analitica delle somme del fondo destinate alle singole indennità.

L’Agenzia ribadisce, tuttavia, che i “criteri contrattati” devono essere esplicitati concretamente in maniera da consentire alle parti negoziali di conoscere le somme (stabili e variabili) disponibili e quindi spendibili per ciascun istituto del trattamento accessorio previsto dalla disciplina contrattuale.

In conclusione, ed a titolo esemplificativo, l’Aran ritiene possibile indicare i valori percentuali in luogo dei valori numerici assoluti.

 

Leggi il parere

ARAN CFL133_06.09.2021

 

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