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Basilicata, del. 69/2021 – Incentivi per i procedimenti di sanatoria di abusi edilizi


Un sindaco ha formulato una richiesta di parere sulla possibilità di destinare parte degli introiti derivanti dalla gestione dei procedimenti di rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria a specifici progetti riguardanti la relativa attività istruttoria, da svolgersi da parte dei dipendenti coinvolti in orario di lavoro straordinario, chiedendo in particolare se tali risorse debbano essere escluse dall’applicazione del vincolo di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 o se, invece, tali incentivi concorrano a incrementare il tetto del fondo del salario accessorio, di cui alla citata disposizione.

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 69/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 agosto 2021, hanno ritenuto necessario preliminarmente richiamare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

Dopo aver ricordato quanto dispone il secondo comma dell’art. 23 del d.lgs. 75/2017, “…a decorrere da 1 gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs. n.165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016…”, i giudici della Basilicata hanno specificato che la disciplina vigente in materia di entrate degli enti locali derivanti da procedimenti di sanatoria di opere edilizie abusive è il d.l. 269/2003, convertito nella legge 326/2003, recante il terzo condono edilizio, con particolare riferimento ai commi 40 e 41 dell’art. 32, che individuano due distinte voci di entrata:

– gli introiti derivanti dall’eventuale maggiorazione del 10% degli oneri, espressamente deliberata dall’amministrazione comunale, per incentivare l’istruttoria delle relative istanze da parte del personale dipendente impiegato in tale attività, da destinare alla costituzione di fondi destinati a “progetti finalizzati da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario”;

– le entrate derivanti dal 50% delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell’oblazione.

A parere della Corte, tale norma, nel destinare ai comuni dette entrate, le collega direttamente alla finalità dell’incentivazione della definizione delle domande di sanatoria, con ciò individuando un preciso vincolo di destinazione e confermandone il carattere di “specialità”.

Tuttavia, i magistrati contabili della Basilicata, ritengono che il differente tenore letterale dei commi 40 e 41 dell’art. 32 della legge 269/2003, evidenzi un diverso vincolo di destinazione: solo il comma 40 prevede l’utilizzabilità dell’ulteriore gettito previsto per finanziare progetti volti ad incentivare il personale dipendente alla definizione delle relative istruttorie, mentre il comma 41, prevede che il 50% delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell’oblazione sia devoluto al comune interessato per finalità generali sebbene volte ad incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate, da intendere non a meri fini retributivi, ma come incentivazione dell’attività dell’ufficio preposto, da attuarsi nelle più svariate forme.

Per quanto sopra ed in conclusione, secondo la deliberazione in commento, solo le risorse di cui all’art. 32, c. 40, del d.l. 269 del 2003, possono essere destinate a finanziare progetti finalizzati, da svolgersi in orario di lavoro straordinario, relativi all’attività istruttoria per il rilascio di concessioni in sanatoria e possono costituire parte variabile del trattamento economico accessorio del personale coinvolto senza soggiacere, in quanto corrisposte con fondi che si autoalimentano e che pertanto non comportano un effettivo aumento di spesa, al vincolo di cui all’ art. 23, comma 2 del d.lgs. 25/2017, purché specificamente deliberate, regolamentate e oggetto di disciplina di dettaglio in sede di contrattazione collettiva.

 

Leggi la Deliberazione

CC 69-2021 Basilicata

 

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