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Gare: illegittima l’esclusione per omesso sopralluogo


Non è legittima l’esclusione di una impresa da una procedura di gara per non aver effettuato il sopralluogo obbligatorio in alcune strutture interessate dall’appalto.

Questo il principio ribadito dal TAR Toscana Sez. I, con la sentenza n. 1138 depositata il 6 agosto 2021.

Nel caso di specie, l’azienda per il diritto allo studio aveva indetto una gara per l’affidamento del servizio di lavaggio e asciugatura di biancheria mediante l’installazione in comodato gratuito di lavatrici ed asciugatrici e della fornitura dei relativi gettoni presso le residenze studentesche universitarie.

Una ditta esclusa dalla procedura per la mancata effettuazione del sopralluogo ha impugnato l’atto di esclusione adottato dalla SA.

La SA aveva previsto negli atti di gara il sopralluogo come obbligatorio, appunto a pena di esclusione, in alcuni luoghi interessati dall’appalto, ma non per tutte le strutture ubicate in varie zone territoriali.

La ricorrente sosteneva che la mancata effettuazione del sopralluogo, soltanto in una delle tre strutture interessate dall’appalto, non poteva costituire causa di esclusione.

Il giudici amministrativi, hanno accolto il ricorso e annullato l’esclusione, evidenziando che la soluzione del caso di specie non poteva prescindere dal dato normativo contenuto nell’art. 79, comma 2 del d.lgs. 50/2016, che richiama le ipotesi in cui “le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara”, ma solo per farne conseguire la necessità che i termini per la presentazione delle offerte siano calibrati in modo che gli operatori interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte, senza derivarne effetti espulsivi automatici.

Inoltre, il Tar ha sottolineato che la ratio perseguita dal legislatore è quella di rimettere l’effettuazione del sopralluogo, qualora esso sia previsto dalla legge di gara, all’autoresponsabilità dell’impresa offerente per la quale la possibilità di prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie costituisce evidentemente una facoltà.

Infatti, i giudici ammnistrativi hanno ribadito che la stazione appaltante non è vincolata a trasformare la predetta facoltà in un obbligo sanzionato a pena di estromissione dalla gara, dato il principio della tassatività delle cause di esclusione (T.A.R. Catanzaro, sez. I, 10/11/2020, n.1772). Inoltre, l’obbligo di sopralluogo non può determinare oneri sproporzionati a carico delle imprese interessate a partecipare alla gara.

Il Tar Toscana ha quindi, con la sentenza in commento, ritenuta illegittima l’esclusione disposta dalla stazione appaltante nei confronti di una ditta che non ha effettuato il sopralluogo in tutti i luoghi interessati dall’appalto, ma soltanto in alcuni.

 

Leggi la Sentenza

TAR Toscana 1138-21

 

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