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Errore materiale


La presenza di errore materiale in fase di offerta può essere sanata solo se sia riconoscibile in modo univoco.

Questo il principio espresso dal TAR Lazio sez. III, in data 14 luglio 2021, con la sentenza n. 8420.

Nel caso di specie, la ricorrente proponeva il ricorso avverso il resistente, evidenziando l’incongruità del contratto di avvalimento, in cui il corrispettivo concordato per l’avvalimento risultava essere molto esiguo, a fronte del servizio che veniva offerto.

Infatti, il ricorrente eccepiva come la stazione appaltante avesse introdotto una modifica essenziale della lex specialis, con l’unità di misura indicata in millilitri anziché in “pezzi” al fine dell’individuazione del fabbisogno e del prezzo a base d’asta. Inoltre, veniva indicato “pezzi” come unità di misura di riferimento, mentre in allegato al capitolato tecnico l’unità di misura era quella del millilitro. A parere del ricorrente, da questa difformità, scaturiva l’errore di caricamento dell’offerta.

I giudici amministrativi, hanno evidenziato che per quanto concerne la rettifica dell’errore materiale: “ciò che si richiede al fine di poter identificare un errore materiale e, quindi, procedere legittimamente alla sua rettifica, è che l’espressione erronea sia univocamente riconoscibile come tale”. Perciò, i giudici amministrativi hanno sottolineando che deve trattarsi di un errore ostativo, conseguenza di una svista tale da determinare una divergenza tra manifestazione della volontà trascritta nell’atto e volontà sostanziale dell’autorità emanante, rilevabile oggettivamente dall’atto stesso. Inoltre, i giudici amministrativi hanno precisato che requisito sufficiente è la riconoscibilità ad “escludere l’insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell’atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell’atto a ciò che risulti effettivamente voluto”.

Alla luce di quanto suesposto, i giudici amministrativi hanno sottolineato che la presenza di un errore materiale in fase di offerta può essere sanata soltanto se sia palesemente riconoscibile come tale, stabilendo che la rettifica di tali errori può essere considerata ammissibile purché non si tratti di “operazioni manipolative e di adattamento dell’offerta, risultando altrimenti violati la par condicio, l’affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza, con conseguente necessità di prevenire possibili controversie sull’effettiva volontà dell’offerente”.

Leggi la Sentenza

Tar-Lazio-Roma-8420-2021

 

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