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Governance del PNRR: pubblicata in G.U. la conversione in legge – IV^ parte


È stata pubblicata nella G.U. n. 181 del 30 luglio 2021, la legge del 29 luglio 2021 n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.

In particolare, si segnalano le seguenti novità introdotte dal Titolo IV in materia di “Contratti Pubblici”:

All’art. 53 in materia di “Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici“ è stato disposto quanto segue:

Per l’acquisto dei beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti potranno ricorrere alla procedura di cui all’articolo 48, comma 3, in relazione agli affidamenti di importo superiore alle predette soglie, aventi ad oggetto l’acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.

La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale eserciterà la funzione, sentita l’AgID, in relazione alle procedure di affidamento ritenute strategiche per assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale detta anche prescrizioni, obbligatorie e vincolanti nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, relative alle modalità organizzative e ai tempi di svolgimento delle procedure di affidamento necessarie al fine di assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal PNRR nel rispetto dei termini di attuazione individuati nel cronoprogramma relativo ai singoli progetti, nonché alla qualità e alla coerenza tecnologica complessiva delle architetture infrastrutturali.

L’ANAC garantirà, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell’articolo 162, la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la loro pubblicazione.

L’interoperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonché tra queste e le banche dati gestite dall’ANAC, sarà assicurata secondo le modalità individuate dall’AgID con le Linee guida in materia.

Inoltre, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici sarà istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico nel quale saranno presenti i dati per la verifica dell’assenza di motivi di esclusione, l’attestazione per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione che l’operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico sarà utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, potranno essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l’operatore economico indicherà i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.

Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni realizzeranno, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con procedure automatizzate mediante interoperabilità secondo le modalità individuate dall’AgID con le linee guida in materia. L’ANAC garantirà l’accessibilità alla propria banca dati alle stazioni appaltanti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione limitatamente ai loro dati.

 

All’art. 55 concernente le “Misure di semplificazione in materia di istruzione“ è stato disposto che al fine di accelerare l’esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR e garantirne l’organicità, sono adottate le seguenti misure di semplificazione:

Per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell’ambito del PNRR, il Ministero dell’istruzione predisporrà linee guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano per la progettazione, l’affidamento, l’esecuzione e il collaudo dei lavori, tenendo conto delle regole di monitoraggio e delle tempistiche definite dai regolamenti europei in materia.

Gli enti locali che si troveranno in esercizio provvisorio di bilancio saranno autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per l’edilizia scolastica nell’ambito del PNRR mediante apposita variazione.

Per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell’ambito del PNRR, i dirigenti scolastici, con riferimento all’attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procederanno agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129.

Fermo restando lo svolgimento dei compiti di controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, ai fini del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche, i revisori dei conti utilizzeranno apposita piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero dell’istruzione, alla quale sarà possibile accedere anche tramite il sistema pubblico di identità digitale, secondo indicazioni del Ministero dell’istruzione, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Leggi la Legge

LEGGE 29 luglio 2021

 

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