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Sicilia, del. 61/2021 – Capacità assunzionali in enti “non virtuosi”


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dei nuovi parametri assunzionali previsti dall’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019 e dal correlato decreto attuativo, ovvero dal d.m. 17 marzo 2020. In particolare, l’ente ha chiesto ai magistrati contabili se i comuni c.d. “non virtuosi”, in cui il rapporto tra spesa del personale e entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2 del d.m. 17 marzo 2020, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 dell’art. 6 del citato decreto:

  1. possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020;
  2. qualora, in sede di programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021/2023, non fossero in grado di dimostrare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto, che porti, nell’anno 2025, al rispetto del parametro di cui alla predetta tabella 3, possono comunque procedere ad assunzione a tempo indeterminato.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 61/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 aprile 2021, hanno preliminarmente ricordato la ratio della riforma sulle capacità assunzionali di comuni e regioni introdotta dal menzionato art. 33 del d.l. 34/2019, evidenziando che il nuovo sistema è “incentrato non più sul criterio del turn over, ma su quello (maggiormente flessibile) della sostenibilità finanziaria della spesa di personale (Sez. Contr. Sicilia, deliberazione n. 131/2020)” e che “Si tratta di una diversa regola assunzionale con la quale viene indirettamente sollecitata la cura dell’ente nella riscossione delle entrate e la definizione, con modalità accurate, del FCDE (Cfr. Sez. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 32/2020) e, attraverso tale intervento normativo, si traccia una chiara linea di demarcazione tra i pregressi criteri basati sul turn over e le nuove regole vincolate alla sostenibilità finanziaria della spesa di personale per nuove assunzioni”.

A parere della Corte, pertanto, la giurisprudenza contabile ha sancito il principio dell’ineludibilità dei valori soglia e delle percentuali assunzionali stabilite dal d.l. 34/2019 e dalla correlata normativa di attuazione.

Al fine di dare risposta al primo quesito, i magistrati contabili siciliani richiamano l’art. 5, c. 2, del d.m 17 marzo 2020, secondo cui “Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell’art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione”, specificando che tale previsione non trova applicazione nei confronti degli enti con un elevato rapporto fra spese di personale ed entrate correnti. 

Infatti, la deroga vale solo per Comuni che hanno una bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, ovvero che sono “virtuosi”, mente i comuni che, già in partenza, si collocano oltre il limite della tabella 1 (art. 4, c. 1, del decreto), sono necessariamente esclusi dal novero degli enti legittimati ad avvalersi della norma speciale sull’utilizzo dei resti assunzionali.

Anche per il secondo quesito, nella deliberazione in commento, si esprime parere negativo, in quanto, imponendo l’art. 6, c. 1, del d.m. 17 marzo 2020 agli enti con elevata incidenza di spese di personale di adottare “un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia”, l’effettuazione di assunzioni è da ritenersi subordinata all’assolvimento dell’obbligo di graduale rientro annuale prescritto dalla norma.

 

Leggi la Deliberazione

CC Sicilia 61-2021

 

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