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Abruzzo, del. 280/2021 – Incentivi per funzioni tecniche


Un presidente di provincia, richiamando la disciplina relativa alla liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 133 comma 3 del d.lgs. 50/2016, ha posto i seguenti quesiti:

1) la corretta interpretazione da attribuire alle voci rientranti nella nozione di trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, da prendere a riferimento ai fini della loro corretta individuazione per la successiva erogazione;

2) il criterio temporale di riferimento per il calcolo del limite del 50% del trattamento economico lordo annuo, ossia se debba prendersi a riferimento il principio di competenza o di cassa ai fini della corretta erogazione.

I magistrati contabili dell’Abruzzo con la deliberazione 280/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 luglio 2021, hanno ricordato che l’istituto degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 è stato oggetto di approfondimento da parte della giurisprudenza contabile. Infatti, con la recente pronuncia n. 10/SEZAUT/2021/QMIG, la Sezione delle Autonomie di questa Corte ha avuto modo di evidenziare che la suddetta norma ha previsto “un fondo non superiore al 2% degli stanziamenti, per incentivare le funzioni tecniche di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, oltre a quelle, già incentivate in passato, del responsabile unico del procedimento, della direzione dei lavori e del collaudo tecnico-amministrativo, abbandonando, di fatto, l’incentivazione della progettazione e dei piani per la sicurezza; inoltre, a seguito della modifica introdotta dall’art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, il sistema incentivante è stato esteso, poi, oltre il perimetro degli appalti di lavori, comprendendo anche gli appalti di servizi e forniture, per i quali, tuttavia, la normativa risulta applicabile solo nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione”;

I magistrati contabili hanno osservato che in riferimento ad entrambi i quesiti, la giurisprudenza contabile ha avuto modo di chiarire in molte pronunce che per trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, debba intendersi l’importo degli emolumenti per i quali maturi, nell’anno considerato, il diritto alla percezione in base al suddetto trattamento, non rilevando la fase del pagamento (c.d. criterio di cassa) e dovendo essere esclusa la quota derivante da altri incentivi per la progettazione (sez. contr. Puglia, del. 33/2014; sez. contr. Lombardia, del.  98/2016).

Infatti, i magistrati contabili hanno ribadito che per la giurisprudenza contabile, il limite al trattamento accessorio essendo rapportato ad un’annualità, “è apposto non solo alla misura dell’incentivo del singolo incarico, ma anche alla sommatoria degli incentivi relativi agli incarichi eseguiti, anche parzialmente, nel corso dell’anno”, e “l’eccedenza dell’incentivo rispetto al limite normativo costituisce economia acquisita definitivamente al bilancio dell’ente e non redistribuibile al personale destinatario dell’incentivo né, tanto meno, alla medesima unità di personale nell’anno successivo a quello di esecuzione dell’incarico” (sez. contr. Puglia, del. 33/2014).

Infine, i magistarti contabili, hanno evidenziato la necessità che non vengano considerati nell’individuazione del parametro del trattamento economico complessivo annuo lordo, i corrispettivi percepiti a titolo di incentivi per la progettazione, altrimenti verrebbe meno la funzione di limite di spesa chiaramente ed espressamente assegnata allo stesso.  Infatti, “il predetto limite, così calcolato, non sarebbe fisso, ma aumentando nella misura corrispondente agli stessi compensi maturati nell’anno di riferimento, risulterebbe di fatto irraggiungibile in aperta e manifesta contraddizione con la lettera e con la finalità della legge che prevede espressamente un tetto retributivo individuale specifico in aggiunta al tetto generale legislativamente parametrato, viceversa, alla remunerazione del Primo Presidente della Corte di Cassazione. Ciò in una prospettiva generale di contenimento dei compensi corrisposti ai dipendenti pubblici per l’esercizio di particolari attività in deroga al principio generale dell’onnicomprensività della retribuzione. (Cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 469/2015/PAR)” (così sez. contr. Lombardia, del. 98/2016).

Leggi la Deliberazione

CC 280-2021 Abruzzo

 

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